Regolamento (CEE) n. 1672/85 della Commissione del 19 giugno 1985 che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0037 - 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0134
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0134
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/85 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1985 che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 764/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, che istituisce un aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia (1), ed in particolare l'articolo 2, considerando che per assicurarne l'efficacia e l'economia, l'aiuto per la transumanza può essere concesso soltanto se sono rispettate talune condizioni minime riguardanti il numero d'animali trasferiti e la distanza da percorrere tra i luoghi di partenza e di arrivo; che, tuttavia, non si ritiene necessario fissare la distanza minima qualora si tratti di un trasporto che comporti un percorso per via mare, tenuto conto delle spese elevate di tale mezzo di trasporto; considerando che l'esercizio di un controllo efficace dell'aiuto per la transumanza è possibile soltanto con l'istituzione e la trasparenza delle domande d'aiuto presentate dagli allevatori e dei necessari documenti giustificativi; considerando che per facilitare le dichiarazioni delle spese annuali che debbono essere presentate dalla Grecia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia (2), è apportuno precisare taluni elementi che devono figurare in tali dichiarazioni, sin dall'inizio della spesa al livello delle amministrazioni nazionali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione ovini - caprini e del comitato di gestione carne bovina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 764/85 può essere concesso soltanto per il trasporto di almeno: 8 unità di bestiame adulto (UBA) di ovini, caprini e/o bovini. La definizione della UBA è quella dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/208/CEE, del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3). 2. Trattandosi di un trasporto esclusivamente a mezzo camion e/o per ferrovia, la distanza minima da percorrere è di 50 chilometri. Articolo 2 1. La Grecia prende le misure necessarie per assicurare un controllo efficace dell'utilizzazione dell'aiuto per la transumanza; tale controllo comporta almeno i seguenti documenti giustificativi: - fattura di trasporto con menzione del mezzo di trasporto utilizzato, numero e specie di animali trasportati, la distanza percorsa e l'importo delle spese di trasporto; - due certificati con menzione del numero degli animali trasferiti, che vengono rilasciati l'uno dal municipio di partenza e l'altro da quello d'arrivo; - dichiarazione dell'allevatore che precisi gli effettivi del suo gregge e/o mandria, del modo d'allevamento, il numero degli animali trasferiti, il mezzo di trasporto utilizzato, la distanza percorsa ed i municipi di partenza e di arrivo. 2. L'aiuto per la transumanza è accordato per un solo trasferimento che va dai pascoli invernali ai pascoli estivi o viceversa; l'aiuto è versato agli allevatori dopo che essi abbiano presentato domanda d'aiuto per il trasferimento successivo. Gli allevatori, i cui effettivi delle greggi e/o mandrie sono diminuiti tra due domande d'aiuto, non hanno diritto all'aiuto per quanto riguarda la prima domanda per la transumanza sugli animali diminuiti. Tuttavia, non vi è perdita del diritto all'aiuto: - allorquando l'allevatore cede la sua azienda al suo successore apparentato fino al terzo grado di parentela; - in caso di forza maggiore e segnatamente in caso di malattie contagiose che obbligano macellazioni forzate di tutto o parte del gregge e/o mandria dell'allevatore. 3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 fanno parte di ogni fascicolo di domanda d'aiuto. Articolo 3 Le dichiarazioni delle spese di cui al regolamento (CEE) n. 1723/72 devono presentare informazioni che indicano per ogni « nomos » il numero degli aiuti pagati, il loro importo totale e l'anno cui si riferiscono. Contemporaneamente, in allegato a tali dichiarazioni, la Grecia trasmette alla Commissione le informazioni sulle tariffe in corso per il trasporto del bestiame a mezzo camion, ferrovia e per via mare. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 4. (2) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.