Regolamento (CEE) n. 1668/85 della Commissione del 18 giugno 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.02 C della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0030 - 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0221
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0221
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1668/85 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.02 C della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1) modificato dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), ed in particolare l'articolo 3, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni che riguardano la classificazione doganale di « cut cigarette rag », miscela definitiva di tabacco trinciato, preparata per la fabbricazione di sigarette; considerando che la sottovoce 24.02 C della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/84 (4), riguarda il tabacco da fumo; considerando che il prodotto in questione può essere fumato senza dover subire altra trasformazione industriale e che, di conseguenza, possiede le caratteristiche di tabacco da fumo della sottovoce 24.02 C; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il « cut cigarette rag », miscela definitiva di tabacco trinciato, preparata per la fabbricazione di sigarette, deve essere classificato nella sottovoce della tariffa doganale comune: 24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: C. Tabacco da fumo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 16. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 171 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.