31985R1661

Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio del 13 giugno 1985 che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0007 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0148
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0148
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0067


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/85 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1985

che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 51,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (1) è entrato in vigore il 1o febbraio 1985;

considerando che è necessario modificare gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1660/85 (3), per tener conto del nuovo campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1660/85, corrispondente a quello dei trattati;

considerando che è opportuno salvaguardare i diritti acquisiti e in corso di acquisizione, durante il periodo di apparteneza della Groenlandia alle Comunità europee, dai cittadini degli Stati membri che siano stati occupati nel territorio groenlandese, nonché i diritti acquisiti, durante il medesimo periodo, dai cittadini che siano stati occupati nel territorio di uno Stato membro e residenti in Groenlandia;

considerando che è opportuno mantenere, in caso di soggiorno fuori dello Stato competente, il diritto alle prestazioni pagate in caso di malattia o maternità ai lavoratori salariati o ai lavoratori autonomi e ai loro familiari, il cui stato richieda immediatamente tali prestazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei sottoindicati allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono soppressi:

- all'allegato 1, parte B:

il punto 4;

- all'allegato 2, parte B:

l'intestazione « 1. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto 2;

- all'allegato 3, parte B:

l'intestazione « I. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto II;

- all'allegato 4, parte B:

l'intestazione « I. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto II;

- all'allegato 10, parte B:

l'intestazione « I. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto II.

Articolo 2

Il presente regolamento non pregiudica:

- né i diritti acquisiti o in corso di acquisizione durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alle Comunità europee, da parte dei cittadini di Stati membri diversi dalla Danimarca che siano stati occupati durante questo periodo nel territorio groenlandese;

- né i diritti acquisiti o in corso di acquisizione, durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alle Comunità europee, da parte dei cittadini di Stati membri che siano stati occupati nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca e siano residenti in Groenlandia.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono mantenute in vigore in caso di soggiorno in Groenlandia di cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

Il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia non osta all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma in caso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca di cittadini danesi residenti in Groenlandia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1985.

Tuttavia l'articolo 3 è applicabile solo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.