31985R1636

Regolamento (CEE) n. 1636/85 della Commissione del 17 giugno 1985 che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 615/85 e (CEE) n. 616/85 per quanto concerne la prosecuzione delle azioni distinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 18/06/1985 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0121


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1636/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1985

che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 615/85 e (CEE) n. 616/85 per quanto concerne la prosecuzione delle azioni distinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1302/85 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 615/85 della Commissione, dell'8 marzo 1985, relativo alla prosecuzione delle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 (3), la Commissione stabilisce, anteriormente al 1o giugno 1985, l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento e che gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1o agosto 1985, i contratti relativi alle azioni approvate; che l'esame delle proposte in questione richiede un periodo di tempo più lungo del previsto; che occorre rinviare le due date in questione e quindi la data del 1o agosto 1987 che figura all'articolo 1, paragrafo 2;

considerando che le stesse difficoltà si presentano per quanto concerne l'osservanza delle date previste dall'articolo 5, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 616/85 della Commissione, dell'8 marzo 1985, relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78 (4); che è necessario prevedere, anche per questo regolamento, il rinvio delle date;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 615/85 è modificato come segue:

1. La data del « 1o agosto 1987 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 2, è sotituita dalla data del « 30 agosto 1987 ».

2. La data del « 1o giugno 1985 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 20 giugno 1985 ».

3. La data del « 1o agosto 1985 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 30 agosto 1985 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 616/85 è modificato come segue:

1. La data del « 1o agosto 1986 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 30 agosto 1986 ».

2. La data del « 1o giugno 1985 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 20 giugno 1985 ».

3. La data del « 1o agosto 1985 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dalla data del « 30 agosto 1985 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.

(3) GU n. L 69 del 9. 3. 1985, pag. 32.

(4) GU n. L 69 del 9. 3. 1985, pag. 36.