Regolamento (CEE) n. 1579/85 del Consiglio del 10 giugno 1985 che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3195/84 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 13/06/1985 pag. 0004 - 0004
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/85 DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1985 che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3195/84 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione, considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3195/85 (1), il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1985, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo di 250 tonnellate per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune; considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto per il periodo considerato, c'è motivo di ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammonta attualmente a 170 tonnellate; che è opportuno dunque aumentare il volume del contingente tariffario; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione occorre destinare alla riserva comunitaria una parte del volume supplementare e ripartire il saldo tra taluni Stati membri proporzionalmente al loro fabbisogno prevedibile di importazioni in provenienza dai paesi terzi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3195/84 per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune, è portato da 250 a 420 tonnellate. Articolo 2 1. Una prima parte del volume supplementare di cui all'articolo 1, ossia 150 tonnellate, è ripartita come segue fra gli Stati membri seguenti: Germania: 20 tonnellate, Italia: 130 tonnellate. 2. La seconda parte, pari a 20 tonnellate, costituisce la riserva. La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3195/84 è così portata da 36 a 56 tonnellate. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FIORET (1) GU n. L 299 del 17. 11. 1984, pag. 11.