Regolamento (CEE) n. 1456/85 della Commissione del 31 maggio 1985 che fissa la campagna di commercializzazione 1985/1986 per le ciliegie sciroppate
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 01/06/1985 pag. 0072 - 0072
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0027
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0027
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1456/85 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1985 che fissa la campagna di commercializzazione 1985/1986 per le ciliegie sciroppate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2, considerando che, a norma del regime di aiuti alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77, devono essere fissati prezzi minimi che il trasformatore deve pagare al produttore; che tali prezzi debbono essere determinati tenendo conto dei prezzi praticati nel settore della frutta fresca; considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77 stabilisce che, per le ciliegie scrioppate, la campagna di commercializzazione inizia il 10 maggio; considerando che i prezzi applicabili nel settore della frutta fresca non sono stati fissati a tempo per permettere la fissazione dei prezzi minimi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione per le ciliegie sciroppate; che di conseguenza è necessario aggiornare l'inizio della campagna di commercializzazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77 la campagna di commercializzazione 1985/1986 per le ciliegie sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune si estende dal 27 maggio 1985 al 9 maggio 1986. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.