Regolamento (CEE) n. 1449/85 della Commissione del 31 maggio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1805/78, relativo al ritiro, da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 01/06/1985 pag. 0050 - 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0183
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1449/85 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1805/78, relativo al ritiro, da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 133284 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, considerando che il regolamento (CEE) n. 1805/78 della Commissione, del 28 luglio 1978 (3), precisa per quali prodotti ed a quali condizioni le organizzazioni dei produttori possono decidere di non mettere in vendita gli ortofrutticoli conformi alle norme di qualità ma non rispondenti alle regole di commercializzazione da esse adottate al fine di limitare il volume dell'offerta; che tale regolamento definisce, in particolare, i requisiti minimi che devono presentare i prodotti ritirati; considerando che, per quanto riguarda i prodotti per i quali le associazioni di produttori possono ritirare dal mercato i quantitativi non conformi alle regole di commercializzazione da esse stabilite, l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato completato con l'aggiunta delle melanzane e delle albicocche; che occorre pertanto includere questi prodotti fra quelli disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1805/78, affinché possano essere loro applicate, in materia di condizionamento e di bollatura, le stesse deroghe alle norme di qualità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1805/78: - al primo trattino, dopo i termini « gli agrumi » sono aggiunti i termini « le melanzane »; - al secondo trattino, dopo i termini « le uve da tavola » sono aggiunti i termini « le albicocche ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 64.