31985R1367

Regolamento (CEE) n. 1367/85 della Commissione del 24 maggio 1985 che modifica le disposizioni d'applicazione degli importi compensativi monetari a decorrere dal 27 maggio 1985 per il burro d'intervento venduto a prezzo ridotto

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 27/05/1985 pag. 0022 - 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1367/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1985

che modifica le disposizioni d'applicazione degli importi compensativi monetari a decorrere dal 27 maggio 1985 per il burro d'intervento venduto a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 469/85 (4), gli importi compensativi monetari fissati in anticipo devono essere adeguati se durante il periodo di validità del titolo entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo; che tale nuovo tasso deve essere stato deciso prima della presentazione della domanda di titolo; che tale situazione si presenterà per la Francia, la Grecia e l'Italia il 27 maggio 1985;

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1343/85 della Commissione (5); che nell'allegato IV del suddetto regolamento figurano i coefficienti da applicare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo per il latte e i prodotti lattiero-caseari esportati a decorrere dal 27 maggio 1985;

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/85 (7), del regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/84 (9) e del regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3457/84 (11), è stato messo a disposizione degli operatori burro d'intervento pubblico a prezzo ridotto; che tale burro era destinato ad essere esportato in paesi terzi; che le disposizioni dei suddetti regolamenti prevedono che il prezzo d'acquisto di tale burro durante il periodo di validità del contratto non subisca variazioni a seguito di eventuali modifiche del tasso rappresentativo; che è pertanto opportuno non applicare l'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati in anticipo prima del 16 maggio 1985 previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1160/82 per il burro d'intervento venduto a prezzo ridotto ed esportato dopo tale data dalla Francia;

considerando che gli importi compensativi monetari applicabili nei suddetti Stati membri vengono adeguati a decorrere dal 27 maggio 1985 in seguito all'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi; che è tuttavia opportuno mantenerli invariati per il burro venduto ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2268/84, (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 2956/84 anteriormente al 27 maggio 1985 e spedito verso un altro Stato membro a decorrere da tale data per esservi trasformato in butteroil prima dell'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli importi compensativi monetari fissati in anticipo anteriormente al 16 maggio 1985 per il burro d'intervento venduto prima di tale data conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2268/84, del regolamento (CEE) n. 2278/84 e del regolamento (CEE) n. 2956/84 ed esportato sotto forma di burro o di altri prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune a decorrere dal 27 maggio 1985 non si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1343/85 per la Francia.

Articolo 2

Per il burro venduto conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2268/84, (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 2956/84 e oggetto di contratti di vendita stipulati anteriormente al 27 maggio 1985 gli importi compensativi monetari applicabili alla Francia il 26 maggio 1985 restano in vigore per i quantitativi spediti da tale Stato membro in un altro Stato membro a partire dal 27 maggio 1985.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 90 dell'1o. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

(4) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 5.

(5) GU n. L 138 del 27. 5. 1985, pag. 2.

(6) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.

(7) GU n. L 108 del 20. 4. 1985, pag. 7.

(8) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.

(9) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 13.

(10) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4.

(11) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.