31985R1365

Regolamento (CEE) n. 1365/85 della Commissione del 24 maggio 1985 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda l'importo dell'aiuto per il burro

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 27/05/1985 pag. 0020 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0247
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0182


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1985

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda l'importo dell'aiuto per il burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (3), nonché il regolamento (CEE) n. 2192/81 della Commissione (4), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1375/84 (5), fissano il livello dell'aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro e dalle forze armate e corpi assimilati; che, tenuto conto della situazione del mercato, risulta opportuno adattare l'importo di tali aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2191/81 e del regolamento (CEE) n. 2192/81, l'importo di « 157 ECU » è sostituito da quello di « 150,5 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

(4) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24.

(5) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 30.