Regolamento (CEE) n. 1365/85 della Commissione del 24 maggio 1985 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda l'importo dell'aiuto per il burro
Gazzetta ufficiale n. L 139 del 27/05/1985 pag. 0020 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0247
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0182
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/85 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1985 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda l'importo dell'aiuto per il burro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (3), nonché il regolamento (CEE) n. 2192/81 della Commissione (4), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1375/84 (5), fissano il livello dell'aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro e dalle forze armate e corpi assimilati; che, tenuto conto della situazione del mercato, risulta opportuno adattare l'importo di tali aiuti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2191/81 e del regolamento (CEE) n. 2192/81, l'importo di « 157 ECU » è sostituito da quello di « 150,5 ECU ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20. (4) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24. (5) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 30.