31985R1300

Regolamento (CEE) n. 1300/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l' applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 27/05/1985 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0203


REGOLAMENTO (CEE) N. 1300/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,vista la proposta della Commissione (3),considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3340/84 (5), stabilisce, nell'articolo 11, paragrafo 1, gli importi di cui è diminuito il prezzo d'entrata ai fini del calcolo dei prelievi applicabili all'importazione dei formaggi Tilsit e Kashkaval, nonché dei formaggi di pecora o di bufala, sempreché i prezzi praticati all'importazione non siano inferiori a questi stessi importi;considerando che, per tener conto dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi, è opportuno mantenere al livello attuale il prelievo all'importazione applicabile ai formaggi succitati; che occorre quindi modificare gli importi di

cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

n. 2915/79 per tenere conto dei prezzi d'entrata applicabili per la campagna 1985/1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2915/79 è sostituito dal testo seguente:«1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotti facenti parte del gruppo n. 11 è uguale al prezzo d'entrata diminuito di:249,04 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti che figurano nell'allegato II, lettera i),249,04 ECU per 100 chilogrammi ed aumentato di un elemento uguale a 24,18 ECU, se si tratta di prodotti che figurano nell'allegato II, lettera k),261,13 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta

di prodotti che figurano nell'allegato II, lettere l)

e m),a condizione che il prezzo praticato all'importazione non sia inferiore all'importo di cui è diminuito il prezzo d'entrata. Tuttavia, il prezzo praticato all'importazione per i prodotti designati nell'allegato II, lettera m), non deve essere inferiore a 243,00 ECU per 100 chilogrammi.Deve essere inoltre accertato che i prodotti corrispondono alla designazione che figura nell'allegato II.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1985/1986.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 61.

(4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 5.