31985R1203

Regolamento (CEE) n. 1203/85 del Consiglio del 7 maggio 1985 relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria concernente l' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell' Algeria (1985)

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 09/05/1985 pag. 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/85 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1985

relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1) è stato firmato in data 26 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1o novembre 1978;

considerando che è opportuno approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria riguardante l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria riguardante l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FORTE

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.