31985R1187

Regolamento (CEE) n. 1187/85 della Commissione del 7 maggio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi o groppetti (bottoni) di materie tessili, della categoria di prodotti n. 94 (codice 40.0940) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 08/05/1985 pag. 0013 - 0013


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/85 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi o groppetti (bottoni) di materie tessili, della categoria di prodotti n. 94 (codice 40.0940) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi o groppetti (bottoni) di materie tessili della categoria di prodotti n. 94 (codice 40.0940), il massimale è fissato a 14,300 tonnellate, che alla data del 2 maggio 1985 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 maggio 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria n. // Voce della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0940 // 94 // 59.01 // 59.01-07, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 29 // Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi o groppetti (bottoni) di materie tessili // // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 98.