31985R1166

Regolamento (CEE) n. 1166/85 del Consiglio del 3 maggio 1985 che fissa l' aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d' obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 6 al 12 maggio 1985

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 06/05/1985 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1166/85 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1985

che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 6 al 12 maggio 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1220/83 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti proteici;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello che risulti equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, considerate le caratteristiche del mercato in questione, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c) del regolamento (CEE) n. 117/78, e al 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1072/85 (4) ha quindi fissato, per il periodo dal 29 aprile al 5 maggio 1985 l'aiuto alla produzione ed il prezzo di obiettivo per i foraggi essiccati, la cui campagna è scaduta il 28 aprile 1985; che, a causa del ritardo nella fissazione dei prezzi della campagna, occorre mantenere, per il periodo dal 6 al 12 maggio 1985, gli importi fissati nel suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 6 al 12 maggio 1985, l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione, previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissato a 8,41 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.

Articolo 2

Per il periodo dal 6 al 12 maggio 1985, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 177,15 ECU per tonnellata.

Tale prezzo si riferisce a un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,

- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per il periodo dal 6 al 12 maggio 1985, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono:

- 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78;

- 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.

(3) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.

(4) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 5.