Regolamento (CEE) n. 1133/85 del Consiglio del 30 aprile 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 01/05/1985 pag. 0063 - 0065
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1133/85 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1985) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3700/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1983 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3628/84 (2), prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate di patate di primizia originarie di Cipro, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, al dazio doganale pari al 45 % del dazio della tariffa doganale comune, per il periodo dal 16 maggio al 30 giugno 1985; che è opportuno aprire questo contingente tariffario comunitario per il periodo in questione; considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato; considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Cipro, alle percentuali indicate in appresso: 1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 4,0 // 4,0 // 6,2 // Danimarca // - // - // - // Germania // 3,5 // 4,4 // 1,9 // Grecia // - // - // - // Francia // - // - // - // Irlanda // 0,1 // - // 0,2 // Italia // - // - // - // Regno Unito // 92,4 // 91,6 // 91,7 // // // // considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue: Benelux 5,0 Danimarca 0,1 Germania 3,1 Grecia 0,1 Francia 0,1 Irlanda 0,6 Italia 0,1 Regno Unito 90,9 considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume contingentale; considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri; considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 16 maggio al 30 giugno 1985 il dazio della tariffa doganale comune per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 9,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 60 000 tonnellate. Nei limiti di questo contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento. È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (1), allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro. Articolo 2 1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti. 2. La prima parte di 55 000 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1985, ammontano a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 2 750 // Danimarca // 50 // Germania // 1 750 // Grecia // 50 // Francia // 50 // Irlanda // 300 // Italia // 50 // Regno Unito // 50 000 3. La seconda parte, pari a 5 000 tonnellate, costituisce la riserva. Articolo 3 1. Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo. Articolo 4 Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1985. Articolo 5 Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 15 giugno 1985, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 10 giugno 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno 1985, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 10 giugno 1985 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva. Articolo 6 La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 20 giugno 1985, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa i quantitativi allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3. Articolo 8 A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote. Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 335, del 22. 12. 1984, pag. 6. (1) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19.