Regolamento (CEE) n. 1082/85 della Commissione del 26 aprile 1985 che istituisce un aiuto all' ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 27/04/1985 pag. 0029 - 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1082/85 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1985 che istituisce un aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 591/85 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto (3), dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora che necessitano un'affinazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale; considerando che il mercato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere e che comportano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno fare ricorso ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi; considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario riprendere nelle linee essenziali quelle che sono state previste per un'analoga disposizione durante la campagna lattiera precedente con regolamento (CEE) n. 1328/84 della Commissione (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È concesso un aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri fabbricati nella Comunità con latte di pecora e rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3. Articolo 2 1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni: a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 tonnellate; b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 31 ottobre 1984; c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità; d) il depositante si impegna: - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C; - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso. In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi, i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato; ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza. Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore; - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente. 2. Il contratto di ammasso è stipulato: a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto; b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale. Articolo 3 1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 30 novembre 1985. 2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni. 3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni che scade anteriormente al 1o marzo 1986. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate. La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale. Articolo 4 1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno. 2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale. 3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale. Articolo 5 I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale. Articolo 6 L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto. Esso prevede, in particolare, l'apposizione di un marchio sul formaggio oggetto di contratto. Articolo 7 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana: a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente; b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattino. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1. (4) GU n. L 129 del 15. 5. 1984, pag. 19.