Regolamento (CEE) n. 1007/85 della Commissione del 19 aprile 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2268/84 per quanto concerne l'età del burro d'intervento venduto ai fini dell'esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 20/04/1985 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0141
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1007/85 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2268/84 per quanto concerne l'età del burro d'intervento venduto ai fini dell'esportazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 591/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 463/85 (4), prevede che il burro per poter beneficiare del regime previsto da detto regolamento deve avere un'età non inferiore a sei mesi alla data della firma del contratto di vendita; che in taluni Stati membri, in seguito a circostanze eccezionali, gli organismi d'intervento non hanno più la disponibilità di quantitativi sufficienti a soddisfare gli obblighi loro derivanti da contratti già stipulati; che in questi casi è opportuno prevedere che gli organismi d'intervento interessati possano pocedere alla vendita di burro che abbia almeno sei mesi il giorno del suo ritiro; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2268/84 il testo del paragrafo 1 è completato dal seguente comma: « Tuttavia, l'organismo d'intervento che, impegnato da un contratto, in seguito a circostanze eccezionali non disponga più di un quantitativo sufficiente di burro, può procedere alla vendita di burro acquistato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e di età non inferiore a sei mesi alla data del suo ritiro di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35. (4) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 19.