31985R0971

Regolamento (CEE) n. 971/85 della Commissione del 15 aprile 1985 che pripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni vestiti e completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 16 (codice 40.0160), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 16/04/1985 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 971/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1985

che pripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni vestiti e completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 16 (codice 40.0160), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio del 18 dicembre 1984, recante applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per alcuni vestiti e completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 16 (codice 40.0160), il massimale è fissato a 5 600 pezzi; che, alla data del 12 aprile 1985, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 aprile 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria n. // Voce della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1985) // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0160 // 16 // ex 61.01 B // // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: // // // // 61.01-51, 54, 57 // Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci // // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 98.