Regolamento (CEE) n. 852/85 della Commissione del 29 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 30/03/1985 pag. 0059 - 0060
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 852/85 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3, considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 614/85 (6), dopo aver convertito il prezzo minimo e la tassa di compensazione in moneta nazionale, l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente; considerando che la moltiplicazione ha lo scopo di impedire che il prezzo minimo espresso nelle monete nazionali dia luogo a distorsioni degli scambi; considerando che il tasso di conversione della dracma e della lira è stato modificato; considerando che questo fatto potrebbe dar luogo a distrorsioni degli scambi; che per evitare questo rischio, occorre procedere all'adeguamento dei coefficienti applicabili alla dracma e alla lira, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I coefficienti applicabili alla dracma e alla lira di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 sono sostituiti dai coefficienti: - 1,098 per la dracma, - 1,032 per la lira. Articolo 2 1. I coefficienti modificati di cui all'articolo 1 non si applicano ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che avevano lasciato il paese fornitore prima del 1o aprile 1985. 2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle competenti autorità, che ricorrono le condizioni previste dal paragrafo 1. Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima del 1o aprile 1985 quando viene presentato uno dei seguenti documenti; - in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data; - in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data; - in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data; - in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in carico i prodotti prima di quella data. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto a condizione che la dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali prima del 1o luglio 1985. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28. (6) GU n. L 69 del 9. 3. 1985, pag. 30.