Regolamento (CEE) n. 792/85 della Commissione del 27 marzo 1985 che fissa, per la campagna 1985, il prezzo d' offerta comunitario dell' uva da tavola applicabile nei confronti della Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/1985 pag. 0041 - 0042
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 792/85 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1985 che fissa, per la campagna 1985, il prezzo d'offerta comunitario dell'uva da tavola applicabile nei confronti della Grecia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Grecia, visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1) in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione; considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 15 %, per il quinto ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione; considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo dev'essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato; considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario dell'uva da tavola, per il periodo dal 21 luglio al 20 novembre 1985, dev'essere fissato ai livelli qui di seguito indicati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1985, il prezzo d'offerta comunitario per l'uva da tavola (sottovoce 08.04 A I della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - dal 21 luglio al 31 agosto: 40,95 - settembre e ottobre: 39,92 - novembre (dal 1o al 20): 35,56 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.