Regolamento (CEE) n. 770/85 della Commissione del 26 marzo 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 27/03/1985 pag. 0017 - 0017
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 770/85 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli Stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo a un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/84 (2), in particolare l'articolo 2 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio (3) ha fissato, per le campagne lattiere 1984/85 e 1985/86, gli importi per Stato membro e i criteri di ripartizione tra i produttori degli aiuti destinati a sostenere il reddito dei piccoli produttori di latte; considerando che il regolamento (CEE) n. 2710/84 della Commissione (4) fissa la data alla quale gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono prendere per la ripartizione degli aiuti, nonchè la data entro la quale è effettuata la ripartizione stessa; che alcuni Stati membri hanno avuto ed hanno tuttora difficoltà a rispettare queste due date; che esse devono essere pertanto posposte, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le date del 1o gennaio 1985 e del 1o aprile 1985, menzionate all'articolo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2710/84, sono sostituite rispettivamente dalle date del 1o aprile 1985 e del 1o agosto 1985. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 73. (3) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74. (4) GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11.