31985R0770

Regolamento (CEE) n. 770/85 della Commissione del 26 marzo 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 27/03/1985 pag. 0017 - 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 770/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli Stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo a un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/84 (2), in particolare l'articolo 2 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio (3) ha fissato, per le campagne lattiere 1984/85 e 1985/86, gli importi per Stato membro e i criteri di ripartizione tra i produttori degli aiuti destinati a sostenere il reddito dei piccoli produttori di latte;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2710/84 della Commissione (4) fissa la data alla quale gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono prendere per la ripartizione degli aiuti, nonchè la data entro la quale è effettuata la ripartizione stessa; che alcuni Stati membri hanno avuto ed hanno tuttora difficoltà a rispettare queste due date; che esse devono essere pertanto posposte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le date del 1o gennaio 1985 e del 1o aprile 1985, menzionate all'articolo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2710/84, sono sostituite rispettivamente dalle date del 1o aprile 1985 e del 1o agosto 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 73.

(3) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74.

(4) GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11.