Regolamento (CEE) n. 717/85 della Commissione del 19 marzo 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 078 del 21/03/1985 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0057
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0101
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 717/85 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1979, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione doganale di pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola aventi la seguente composizione (percentuale in peso): - saccarosio, glucosio e caramello: 99,5 - canfora: 0,007 - mentolo: 0,207 - eucaliptolo: 0,069 - balsamo di tolù: 0,003 - timolo: 0,069 - alcole benzilico: 0,138 considerando che la voce 17.04 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 483/85 (4), riguarda prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao e la voce 30.03 riguarda i medicamenti per la medicina umana o veterinaria; considerando che il prodotto in questione contiene sostanze aromatizzanti che possono anche avere proprietà medicinali, in proporzioni troppo scarse per conferirgli la caratteristica di medicamento ai sensi della nota 1 del capitolo 30 e che di conseguenza non può essere classificato nella voce doganale 30.03; considerando che tale prodotto presenta le caratteristiche di prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao della voce 17.04 e che, di conseguenza, dev'essere classificato in detta voce e, all'interno di questa, nella sottovoce 17.04 D I; considerando che le disposizioni di detto regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola, aventi la seguente composizione (percentuale in peso): - saccarosio, glucosio e caramello: 99,5 - canfora: 0,007 - mentolo: 0,207 - eucaliptolo: 0,069 - balsamo di tolù: 0,003 - timolo: 0,069 - alcole benzilico: 0,138 devono essere classificate nella sottovoce della tariffa doganale comune: 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: D. altri: I. non contenenti o ccontenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fattto a Bruxelles, il 19 marzo 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 59 del 27. 2. 1985, pag. 14.