Regolamento (CEE) n. 645/85 della Commissione del 13 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 14/03/1985 pag. 0018 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0135
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 645/85 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/83 (4), dispone all'articolo 13 che ogni avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio comunica allo Stato membro interessato entro e non oltre il 15 di ogni mese, i dati afferenti al rimborso relativi al mese precedente; che tale termine può essere rinviato al massimo di cinque giorni; che tale termine inoltre ha carattere puramente amministrativo e che è stato previsto sin dall'origine per permettere a ciascuno degli Stati membri di procedere entro un determinato termine, al pagamento di tale rimborso, nonché per permettere una gestione comunitaria del regime di compenso delle spese di magazzinaggio nelle migliori condizioni; considerando che, ove l'avente diritto non abbia osservato il termine per la comunicazione dei dati sopraindicati, l'assenza di disposizioni specifiche ha potuto sollevare dubbi per quanto riguarda il mantenimento in favore dell'interessato del diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tali condizioni, in caso di ritardo della comunicazione in causa, occorre precisare, senza ledere il diritto sopraricordato, che lo Stato membro in causa può ritardare il pagamento del rimborso in causa; considerando che il regolamento (CEE) n. 1998/78 prevede all'articolo 15 un termine massimo per determinare l'ammontare totale dei rimborsi e dei contributi; che tale articolo dispone inoltre che il pagamento dei suddetti importi deve avvenire nel corso di un periodo determinato il quale non dipende dal momento in cui ha luogo tale determinazione; considerando che per conformarsi il più possibile alle possibilità degli Stati membri e alla prassi amministrativa sin qui praticata da quest'ultimi, occorre prendere in considerazione, ai fini del pagamento degli importi in questione, un termine che sia direttamente connesso alla loro determinazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1998/78 è sostituito dal seguente testo: « 2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono pagati entro i trenta giorni che seguono il giorno in cui sono stati stabiliti gli importi indicati nel paragrafo anzidetto. Tuttavia ove l'avente diritto al rimborso superi il termine di comunicazione indicato nell'articolo 13, paragrafi 1 e 6, gli Stati membri possono ritardare il pagamento del rimborso di cui al paragrafo 1 lettera a). ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5. (4) GU n. L 78 del 24. 3. 1983, pag. 12.