31985R0644

Regolamento (CEE) n. 644/85 della Commissione del 12 marzo 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2541/84, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 14/03/1985 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0132


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REGOLAMENTO (CEE) N. 644/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2541/84, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46,

considerando che l'importo della tassa di compensazione istituita dal regolamento (CEE) n. 2541/84 della Commissione (1) è determinato dalla differenza constatata tra il più basso dei prezzi franco frontiera al quale sono offerti sul mercato degli altri Stati membri quantitativi rappresentativi di alcole non denaturato francese e un prezzo di equilibrio che, senza alterazioni delle condizioni di concorrenza, sarebbe il prezzo normale sui mercati della Comunità per gli alcoli non denaturati; che per evitare qualsiasi rischio di fissazione eccessiva della tassa, che potrebbe risultare dalle basi forfettarie utilizzate, è opportuno applicare all'importo di tale differenza un congruo abbattimento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2541/84, la tassa di compensazione viene adeguata in caso di modifica rilevante di uno o di parecchi elementi presi in considerazione per la prima fissazione; che tali elementi vengono inoltre riesaminati almeno una volta ogni sei mesi;

considerando che, secondo le informazioni fornite regolarmente alla Commissione dagli Stati membri, gli alcoli di origine agricola importati dalla Francia negli altri Stati membri continuano, malgrado la tassa di compensazione, ad alterare la concorrenza; che, infatti, quantitativi rappresentativi sono importati a prezzi che si situano ad un livello inferiore ai prezzi di mercato degli Stati membri importatori; che il volume di tali importazioni non lascia intravedere una tendenza al ribasso nel corso del periodo trascorso dopo l'istituzione della tassa; che è pertanto opportuno procedere ad un adeguamento dell'importo della tassa sulla base degli stessi criteri che sono stati applicati per la sua prima fissazione;

considerando che il prezzo franco frontiera dell'alcole non denaturato francese offerto nella Comunità è aumentato soltanto in lieve proporzione, mentre il suddetto prezzo di equilibrio ha subito una sensibile maggiorazione; che, a seguito dell'evoluzione del prezzo del melasso nel corso dell'ultimo trimestre del 1984, il prezzo d'equilibrio ammonta a 52 ECU/hl; che è pertanto necessario aumentare in conformità l'importo dalla tassa di compensazione;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2541/84 assoggetta alla tassa di compensazione qualsiasi alcole etilico ottenuto in Francia e importato negli altri Stati membri, qualora non sia accompagnato da un attestato che ne certifichi l'origine non agricola o la denaturazione conformemente alle norme francesi vigenti in materia;

considerando che, in seguito all'applicazione pratica di tali disposizioni, si sono constatate alcune difficoltà sul piano della tecnica doganale, per quanto concerne la forma del suddetto attestato e la classificazione dei prodotti in causa alle voci tariffarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del precitato regolamento; che, per rimediare a questa situazione occorre modificare il testo delle disposizioni di cui trattasi;

considerando che, a norma dell'articolo 10 della direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'obbligazione doganale (2), qualora una merce comunitaria sia soggetta, negli scambi intracomunitari, a un'imposizione di carattere doganale od agricolo, la direttiva stessa si applica, per analogia, per quanto concerne l'insorgere dell'obbligazione doganale risultante da siffatta situazione; che il richiamo a tali disposizioni può semplificare l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2541/84;

considerando che è opportuno precisare a quali condizioni le merci in questione possano essere esentate dalla riscossione della tassa sopra menzionata;

considerando che è inoltre opportuno ovviare a talune difficoltà che l'applicazione pratica del regolamento in oggetto rischia di provocare sul piano della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri; che, per stabilire a quali condizioni i prodotti in causa possono essere depositati in zona franca oppure assoggettati a un regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo, è necessario prevedere un'applicazione analoga delle procedure istituite dalle direttive 69/73/CEE (3), 69/74/CEE (4) e 69/75/CEE (5) del Consiglio;

considerando che è parimenti opportuno precisare la procedura da seguire qualora, dopo che la tassa di compensazione sia stata riscossa in uno Stato membro, l'alcole in questione venga spedito verso un altro Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2541/84 sono sono sostituiti dagli articoli seguenti:

« Articolo 1

1. Negli scambi intracomunitari viene riscossa una tassa di compensazione sui prodotti ottenuti in Francia, di cui

- alla voce 22.08 della tariffa doganale comune, presentati in recipienti contenenti più di due litri,

- alla sottovoce 22.09 A II della tariffa doganale comune,

eccettuati i prodotti:

a) d'origine non agricola ai sensi del trattato, oppure

b) denaturati conformemente alle relative disposizioni vigenti in Francia.

L'importo della tassa di compensazione è fissato a 0,075 ECU per % vol e per hl di prodotto.

2. Ove ricorra la condizione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo deve essere fornita la prova iscrivendo nella casella "designazione delle merci" del documento giustificante il carattere comunitario del prodotto una delle due seguenti diciture, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale francese che ha vidimato o registrato detto documento:

"Produkt der er af ikke landbrugsmaessig oprindelse som omhandlet i traktaten",

oppure

"Produkt denatureret i overensstemmelse med de i Frankrig gaeldende bestemmelser",

"Erzeugnis nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs im Sinne des Vertrages",

oppure

"Gemaess den einschlaegigen franzoesischen Bestimmungen vergaelltes Erzeugnis",

"Proïón mi georgikís proeléfseos katá tin énnoia tis synthíkis ",

oppure

"Metoysioméno proïón sýmfona me tis diatáxeis poy efarmózontai sti Gallía",

"Product of non-agricultural origin within the meaning of the Treaty",

oppure

"Product denatured in accordance with French law",

"Produit d'origine non agricole au sens du traité",

oppure

"Produit dénaturé conformément aux dispositions applicables en France",

"Prodotto d'origine non agricola ai sensi del trattato",

oppure

"Prodotto denaturato conformemente alle norme vigenti in Francia",

"Produkt dat niet is verkregen uit landbouwprodukten in de zin van het Verdrag",

oppure

"Produkt gedenatureerd overeenkomstig de in Frankrijk geldende voorschriften".

3. Se il documento di cui al paragrafo 2 è sostituito da un nuovo documento che giustifica il carattere comunitario dei prodotti, quest'ultimo deve recare nella casella "designazione delle merci" la dicitura indicata nel documento sostituito; la dicitura stessa deve essere autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha vidimato o registrato il nuovo documento.

4. Negli scambi intracomunitari, i prodotti di cui al paragrafo 1 si considerano ottenuti in Francia, a meno che venga fornita la prova, alle autorità competenti dello Stato membro che riscuote la tassa, che sono stati ottenuti altrove.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, esclusa la Francia, riscuotono la tassa di compensazione:

- a scelta delle autorità competenti, all'atto dell'immissione in consumo o dell'assoggettamento ad un regime sospensivo fiscale dell'alcole etilico di cui all'articolo 1;

- negli altri casi in cui sorga un'obbligazione doganale per tale prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 79/623/CEE.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se, entro i limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali adottate per l'attuazione delle direttive 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE gli interessati;

- ricorrono ad un regime di perfezionamento attivo o di deposito oppure,

- depositano l'alcole in zona franca.

In caso di ricorso al regime di perfezionamento attivo, i prodotti di compensazione devono essere esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità. In caso di ricorso al regime di deposito doganale, sono escluse le abituali manipolazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, numero 12, della direttiva 71/235/CEE.

3. Se la tassa di compensazione è stata riscossa conformemente al paragrafo 1 e se il prodotto in questione viene spedito verso un altro Stato membro, il documento redatto nello Stato membro speditore per giustificare il carattere comunitario del prodotto deve recare nella casella "designazione delle merci" una delle diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale competente ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 16.

(2) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

(5) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.