31985R0638

Regolamento (CEE) n. 638/85 del Consiglio dell' 11 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3072/80 che istituisce un dazio compensativo definitivo nei confronti di taluni tipi di tubi di acciaio non legato senza saldature originari della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 14/03/1985 pag. 0003 - 0004


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REGOLAMENTO (CEE) N. 638/85 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3072/80 che istituisce un dazio compensativo definitivo nei confronti di taluni tipi di tubi di acciaio non legato senza saldature originari della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni dai paesi non membri della Comunità economica europea (1),

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure definitive

(1) Con regolamento (CEE) n. 3072/80 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/83 (3), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di tubi di acciaio non legato senza saldature originari della Spagna.

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione e la modifica del dazio compensativo definitivo, nel dicembre 1984 gli esportatori ed il governo spagnoli hanno chiesto che venisse ulteriormente ridotto detto dazio. A sostegno della richiesta si sosteneva che, con il decreto n. 1313/84 del 20 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola (BOE n. 164) del 10 luglio 1984 ed entrato in vigore il giorno successivo, il governo spagnolo aveva modificato il sistema delle restituzioni alle esportazioni e che ai termini dell'articolo 4 del decreto stesso i tassi di restituzione all'esportazione avevano subito una riduzione generale del 15 %.

C. Sovvenzioni

(3) La Comissione ha chiesto ed ottenuto dal governo e dagli esportatori spagnoli le informazioni necessarie. Essa ha ricevuto dagli esportatori i dati riguardanti le esportazioni nella Comunità di tubi di acciaio non legato senza saldature, effettuate dall'11 luglio 1984, nonché le restituzioni concesse in merito, dati che sono stati verificati per quanto necessario. In seguito, dall'11 luglio 1984, la restituzione all'esportazione per le merci interessate è stata ridotta del 15 % passando da 14,5 % a 12,3 % (cifra arrotondata al primo decimale). Pertanto la sovvenzione all'esportazione constatata dalla Comunità diminuisce del 2,2 % scendendo da 10 % a 7,8 % del prezzo all'esportazione.

D. Aliquote del dazio

(4) Considerando che, avendo il governo spagnolo ridotto del 2,2 % la restituzione all'esportazione di detti prodotti, è opportuno procedere ad una corrispondente riduzione del dazio definitivo applicato a questi prodotti a partire dall'11 luglio 1984. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79 (4), per le merci immesse in libera pratica nella Comunità dopo l'11 luglio 1984, gli importatori hanno la possibilità di ottenere il rimborso della differenza tra il dazio compensativo e l'importo dovuto a norma del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3072/80 è sostituito dal testo seguente:

« 2. L'importo del dazio compensativo definitivo è pari al 7,8 % del prezzo all'esportazione fob porto spagnolo d'esportazione o franco frontiera spagnola secondo il caso.

Se l'importatore non può fornire ragionevoli prove di tale prezzo, il dazio è pari al 7,8 % del valore dichiarato in dogana, diminuito dell'importo fisso di 29,40 ECU per tonnellata.

3. Nel caso di prodotti spediti nella Repubblica federale di Germania da Tubexport SA per conto di Tubos Reunidos SA o di Babcok and Wilcox Española SA, che sono importati dal Goosmann GmbH Stahlrorhvertrieb in qualità di agente esclusivo delle suddette società, il dazio è fissato a 7,45 % del prezzo o del valore di cui al paragrafo 2, se questo è comprensivo della commissione pagata a Goosmann GmbH. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 30.

(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 7.

(4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.