31985R0637

Regolamento (CEE) n. 637/85 del Consiglio dell' 11 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 706/84 che impone un dazio compensativo definitivo nell' ambito della procedura antisovvenzione relativa alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna e che prevede la riscossione definitiva del dazio provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 14/03/1985 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 637/85 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 706/84 che impone un dazio compensativo definitivo nell'ambito della procedura antisovvenzione relativa alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna e che prevede la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1),

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure definitive

(1) Con il regolamento (CEE) n. 706/84 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile, originari della Spagna.

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione del dazio compensativo definitivo, nell'agosto 1984, gli esportatori ed il governo spagnoli hanno chiesto che venisse ridotto detto dazio. A sostegno della richiesta si sosteneva che, con il decreto n. 1313/84 del 20 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola (BOE n. 164) del 10 luglio 1984 ed entrato in vigore il giorno successivo, il governo spagnolo aveva modificato il sistema delle restituzioni alle esportazioni e che ai termini dell'articolo 4 del decreto stesso i tassi di restituzione avevano subito una riduzione generale del 15 %.

C. Sovvenzione

(3) La Commissione ha chiesto ed ottenuto dal governo e dagli esportatori spagnoli le informazioni necessarie. Essa ha ricevuto dagli esportatori i dati riguardanti le esportazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile, effettuate dall'11 luglio 1984, nonché le restituzioni concesse in merito, dati che sono stati verificati in loco. In seguito, dall'11 luglio 1984 la restituzione all'esportazione per le merci interessate è stata ridotta del 15 % passando da 11,5 % a 9,8 % (cifra arrotondata al primo decimale). Pertanto, la sovvenzione all'esportazione constatata dalla Comunità diminuisce di 1,7 %, scendendo da 8,4 % a 6,7 % del prezzo all'esportazione.

D. Aliquote del dazio

(4) Considerando che, avendo il governo spagnolo ridotto dell'1,7 % la restituzione all'esportazione di detti prodotti, è opportuno procedere ad una corrispondente riduzione del dazio definitivio applicato a questi prodotti a partire dall'11 luglio 1984. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79 (3), per le merci immesse in libera pratica nella Comunità dopo il 10 luglio 1984, gli importatori hanno la possibilità di ottenere il rimborso della differenza tra il dazio compensativo e l'importo dovuto a norma del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 706/84 è sostituito dal testo seguente:

« 2. L'importo del dazio compensativo è pari al 6,7 % del prezzo per tonnellata, franco frontiera comunitaria. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 47.

(3) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.