Regolamento (CEE) n. 447/85 della Commissione del 21 febbraio 1985 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l' importo stimato del premio pagabile per pecora per la campagna 1984/1985
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/1985 pag. 0030 - 0031
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 447/85 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1985 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora per la campagna 1984/1985 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 10, considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine; considerando che in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 chilogrammi peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1984/1985, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo; considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (3), l'acconto è fissato al 30 % dell'importo del premio prevedibile estimativo; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU; considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1984/1985 si constata una differenza per le seguenti regioni: 1.2 // Regione // Differenza in ECU/100 kg // 2 // 30,040 // 3 // 61,040 // 4 // 108,040 // 5 // 147,040 // 6 // 137,040 Articolo 2 1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente: 1.2 // Regione // Importo stimato del premio pagabile per pecora in ECU // 2 // 5,708 // 3 // 14,039 // 4 // 19,447 // 5 // 9,409 // 6 // 24,667 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue: 1.2 // Regione // Acconto del premio pagabile per pecora in ECU // 2 // 1,747 // 3 di cui: Danimarca // 4,278 // Paesi Bassi // 4,244 // Lussemburgo // 4,309 // Belgio // 4,309 // Germania // 4,176 // 4 // 5,866 // 5 // 2,748 // 6 // 7,435. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 90 dell'1o. 4. 1984, pag. 35. (3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.