Regolamento (CEE) n. 438/85 del Consiglio del 18 febbraio 1985 relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1984 e per il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1985, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario della Tunisia
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/1985 pag. 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0203
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 438/85 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1985 relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1984 e per il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1985, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1), entrato in vigore il 1o novembre 1978, in particolare l'allegato B di questo accordo, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che occorre approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1984 e per il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1985, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Tunisia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1984 e per il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1985, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Tunisia. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.