31985R0405

Regolamento (CEE) n. 405/85 della Commissione del 18 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1031/78 recante modalità d' applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 19/02/1985 pag. 0005 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 405/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1031/78 recante modalità d'applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 6 e l'articolo 27,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1031/78 (3) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3248/82 (4), prevede le modalità per la concessione della sovvenzione alle importazioni di riso in provenienza dagli Stati membri nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione;

considerando che la cauzione destinata ad obbligare l'operatore a realizzare l'operazione a destinazione del dipartimento francese d'oltremare della Riunione durante il periodo di validità del titolo di sovvenzione risulta insufficiente, tenuto conto delle sensibili fluttuazioni dei corsi del riso sul mercato mondiale; che è necessario modificarne l'importo in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1031/78 è sostituito dal seguente testo:

« 9. Il tasso del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1 è di 20 ECU per tonnellata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

(3) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 72.

(4) GU n. L 341 del 3. 12. 1982, pag. 8.