31985R0343

Regolamento (CEE) n. 343/85 della Commissione dell' 8 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità d' applicazione del premio ai produttori di carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 09/02/1985 pag. 0012 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0174


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REGOLAMENTO (CEE) N. 343/85 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (3), il periodo durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda un determinato numero di pecore per le quali ha chiesto di beneficiare del premio al produttore di carni ovine è fissata a 100 giorni; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (4), se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo; che l'applicazione di tale disposizione può far gravare sul produttore un onere ingiustificato e può dar luogo a disparità di trattamento; che è pertanto opportuno derogarvi ai fini della determinazione del periodo di 100 giorni previsto dall'articolo 2 del predetto regolamento (CEE) n. 3007/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni « ovini-caprini » -

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84 è aggiunto il seguente comma:

« L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 non si applica ai fini della determinazione del periodo di 100 giorni di cui al primo comma ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

(3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

(4) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.