Regolamento (CEE) n. 157/85 della Commissione il 22 gennaio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/84 che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 23/01/1985 pag. 0007 - 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 157/85 DELLA COMMISSIONE il 22 gennaio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/84 che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, considerando che il termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2365/84 della Commissione (3) entro il quale può essere fatto obbligo agli utilizzatori riconosciuti di informare l'organismo competente prima dell'entrata dei prodotti nell'impresa deve essere fissato entro certi limiti in modo da circoscrivere le differenze di trattamento delle imprese tra Stati membri; considerando che la colorazione mediante verde brillante costituisce un metodo di identificazione soddisfacente per le fave e favette; che è pertanto opportuno permetterne l'utilizzazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2365/84 è modificato come segue: 1. All'articolo 17, - il testo del secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « A fini di controllo, la Stato membro può chiedere all'utilizzatore riconosciuto di essere informato prima del ricevimento dei prodotti in causa. Il termine è fissato ad almeno 5 giorni lavorativi prima del ricevimento ed al più tardi alla vigilia del ricevimento »; - al primo comma del paragrafo 4, i termini « di cui all'articolo 14 e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) » sono sostituiti da « di cui all'articolo 14, lettera b) e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) ». 2. All'articolo 19, paragrafo 1, i termini « sette mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui sono entrati nell'impresa » sono sostituiti da « sette mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui sono entrati nell'impresa ». 3. L'allegato del presente regolamento è aggiunto come metodo n. 3 all'allegato III. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39. (3) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26. ALLEGATO METODO N. 3 Colorazione mediante verde (brillante) (applicabile solamente alle fave e alle favette) 1. Sciogliere 20 grammi di colorante concentrato a 82-85 % di verde brillante (1) in 3 litri d'acqua. 2. Proiettare mediante polverizzazione la soluzione ottenuta su 1 000 chilogrammi al massimo di prodotto da colorare, in modo da ottenere tracce di colorazione su un minimo di 50 % dei grani, ripartiti nella massa. (1) Verde acido brillante BS (verde lissamina) - N. CEE: E 142.