Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione del 12 dicembre 1984 relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/1985 pag. 0016 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0150
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 123/85 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi e pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2), dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue: (1) In forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a determinate categorie di accordi bilaterali che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, in base ai quali un contraente si impegna nei riguardi dell'altro a fornire certi prodotti soltanto ad esso, ai fini della rivendita all'interno di un determinato territorio del mercato comune. L'esperienza acquisita dopo la decisione 75/73/CEE della Commissione (3) e i numerosi accordi per la distribuzione ed il servizio assistenza conclusi nel settore degli autoveicoli che sono stati notificati alla Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17/62 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2821/71 (5), consentono di definire una categoria di accordi per i quali le condizioni del regolamento n. 19/65/CEE possono essere considerate soddisfatte. Trattasi degli accordi di durata determinata o indeterminata con i quali il contraente fornitore (il fornitore) conferisce al contraente rivenditore (il distributore) l'incarico di promuovere la distribuzione di determinati prodotti del settore degli autoveicoli (i prodotti contrattuali) ed il relativo servizio assistenza a clienti in un territorio determinato (il territorio contrattuale) e con i quali il fornitore si impegna nei confronti del distributore a fornire, ai fini della rivendita, prodotti contrattuali nel territorio contrattuale soltanto al distributore o, oltre a quest'ultimo, soltanto a un numero determinato di imprese. Per l'applicazione del presente regolamento l'articolo 13 definisce una serie di termini. (2) Se gli impegni contemplati agli articoli 1, 2 e 3 hanno generalmente per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e sono generalmente atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato può, nondimeno, essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 - anche se solo a condizioni limitative - a tali obblighi. (3) L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato agli accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela stipulati nel settore automobilistico deriva in particolare dal fatto che le restrizioni della concorrenza e gli obblighi convenuti nel quadro del sistema di distribuzione di un costruttore, e menzionati agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento, sono generalmente stipulati in forma identica o analoga nell'insieme del mercato comune. I costruttori di automobili penetrano in tutto il mercato comune o in parti sostanziali di esso per mezzo di accordi che comportano restrizioni della concorrenza analoghe e pregiudicano in questo modo la distribuzione e l'assistenza alla clientela all'interno degli Stati membri, ma anche il commercio tra questi ultimi. (4) Le clausole in materia di distribuzione esclusiva e selettiva possono essere considerate razionali ed indispensabili nel settore degli autoveicoli, in quanto si tratta di beni mobili di consumo durevoli, che richiedono ad intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio di manutenzione e riparazione. I costruttori di autoveicoli cooperano con i distributori e le officine selezionate al fine di assicurare un particolare servizio di assistenza alla clientela, adeguato al prodotto. Una tale cooperazione, non fosse che per motivi di capacità e di efficienza, non può essere estesa ad un numero illimitato di distributori ed officine. La combinazione del servizio di assistenza alla clientela con la distribuzione deve essere considerata più economica di una separazione dell'organizzazione di vendita degli autoveicoli nuovi da un lato, e del servizio assistenza alla clientela dall'altro, ivi compresa la vendita di pezzi di ricambio, tanto più che la consegna dell'autoveicolo nuovo venduto all'utilizzatore deve essere preceduta da un controllo tecnico, conforme alle direttive del costruttore, effettuato dall'impresa della rete di distribuzione. (5) Tuttavia il vincolo della rete distributiva autorizzata non è sempre indispensabile per assicurare una commercializzazione redditizia. Le deroghe all'esenzione prevedono che non può essere vietata la fornitura dei prodotti dall'accordo a rivenditori - che appartengono alla stessa rete di distribuzione (articolo 3, punto 10, lettera a), oppure - che acquistano pezzi di ricambio per utilizzarli in lavori di riparazione o manutenzione (articolo 3, punto 10, lettera b). Le disposizioni prese dal costruttore e dalle società della sua rete per proteggere il proprio sistema di distribuzione selettiva sono compatibili con l'esenzione concessa dal presente regolamento; questo si applica in particolare all'impegno del distributore di vendere veicoli a distributori finali che ricorrono ai servizi di un intermediario soltanto se essi hanno conferito mandato a tal fine all'intermediario (articolo 3, punto 11). (6) I grossisti non appartenenti alla rete di distribuzione devono poter essere esclusi dalla rivendita di pezzi provenienti dal costruttore. Se non vi fosse il vincolo della rete distributiva autorizzata, non sarebbe probabilmente possibile mantenere in funzione il sistema distributivo, favorevole per il consumatore, che consente di disporre rapidamente dell'intera gamma di pezzi di ricambio prevista dal programma, compresi i pezzi meno richiesti. (7) Il divieto di concorrenza e l'esclusività di marca limitata a certa attività commerciale possono essere in linea di massima esentati poiché contribuiscono a far sì che le imprese della rete di distribuzione si concentrino sui prodotti forniti dal costruttore o con il suo consenso, e assicurino in tal modo una distribuzione e un'assistenza alla clientela adeguate alle caratteristiche specifiche dell'autoveicolo (articolo 3, punto 3). Tali obblighi inducono il distributore a dedicarsi più intensamente alla vendita dei prodotti contrattuali e al relativo servizio di assistenza alla clientela e favoriscono quindi anche la concorrenza fra tali prodotti e nei confronti di prodotti concorrenti. (8) Tuttavia i divieti di concorrenza non possono essere sempre ritenuti indispensabili per una distribuzione efficiente. I distributori devono avere la possibilità di acquistare da terzi, di utilizzare e di rivendere pezzi della stessa quantità di quelli offerti dal fornitore, ossia pezzi che provengono ad esempio da identica produzione di un subfornitore del costruttore dell'autoveicolo. Essi devono essere inoltre liberi di scegliere i pezzi da utilizzare sugli autoveicoli della gamma contrattuale che non solo raggiungono il livello qualitativo richiesto, ma lo superano. Tale delimitazione del divieto di concorrenza tiene conto delle esigenze sia della sicurezza degli autoveicoli sia del mantenimento di una concorrenza effettiva (articolo 3, punto 4, e articolo 4, paragrafo 1, punti 6 e 7). (9) Le restrizioni imposte alle attività del distributore al di fuori del territorio contrattuale lo stimolano a concentrare la sua attività di distribuzione e di assistenza alla clientela in una zona definita e controllabile, a migliorare la propria conoscenza del mercato e delle esigenze dei consumatori e ad orientare la propria offerta in funzione della domanda (articolo 3, punti 8 e 9); d'altra parte, la domanda dei prodotti della gamma contrattuale deve restare mobile e non subire limitazioni territoriali. I distributori devono poter soddisfare non solo la domanda di tali prodotti nella zona contrattuale, ma anche quella di persone e imprese stabilite in altri territori del mercato comune. Al distributore non deve essere impedito di utilizzare mezzi pubblicitari coi quali si indirizza a utilizzatori nel territorio convenuto ma che hanno anche una incidenza sopraregionale, dato che tale pubblicità non pregiudica l'obbligo di promuovere essenzialmente le vendite nella zona contrattuale. (10) Esiste un nesso materiale tra gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 3 e i primi incidono sugli effetti restrittivi della concorrenza dei secondi. Tali obblighi possono, se sono colpiti in un caso concreto dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, essere del pari esentati a causa di tale nesso materiale con uno o più degli obblighi esentati dagli articoli 1, 2 e 3 (articolo 4, paragrafo 2). (11) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 19/65/CEE, occorre precisare le condizioni che devono ricorrere perché la dichiarazione di esenzione prevista dal presente regolamento possa produrre i suoi effetti. (12) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), l'esenzione è subordinata alla condizione che le imprese della rete di distribuzione prestino il servizio di garanzia, il servizio di assistenza gratuita, e quello dovuto in occasione di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, nella misura minima prevista dal costruttore, e ciò a prescindere dal luogo in cui l'autoveicolo sia stato acquistato nel mercato comune. Tali disposizioni mirano ad impedire che sia pregiudicata la libertà dell'utilizzatore di acquistare in qualsiasi parte del mercato comune. (13) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera a), mira a permettere al costruttore di costituire un sistema di distribuzione coordinato e a non pregiudicare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia fra distributori e subagenti. A tal fine il fornitore deve potersi riservare il diritto di approvare la designazione di subagenti ad opera del distributore, ma non di respingerla arbitrariamente. (14) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera b), il fornitore deve evitare di imporre condizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, che discriminino o ostacolino ingiustamente un distributore della rete. (15) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera c), mira a frenare la concentrazione della domanda del distributore presso il fornitore che sia determinata dalla concessione di sconti cumulativi. Questa disposizione mira a salvaguardare la posizione dei fornitori di pezzi di ricambio per autoveicoli che non offrono una gamma di prodotti così vasta come quella del costruttore. (16) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d), subordina l'esenzione alla condizione che il distributore possa ordinare presso il fornitore autovetture fabbricate in grandi serie, destinate ad utilizzatori finali nel mercato comune, nell'esecuzione richiesta nel luogo del loro domicilio o dell'immatricolazione, quando il costruttore offra del pari in tale luogo un modello corrispondente alla gamma del distributore contemplata dall'accordo, tramite imprese locali della rete distributiva (articolo 13, punto 10). Questa disposizione previene il rischio che il costruttore o imprese della rete distributiva si servano della diversità del prodotto fra le varie parti del mercato comune come pretesto per compartimentare il mercato. (17) L'articolo 5, paragrafo 2, subordina l'esenzione del divieto di concorrenza e dell'esclusività di marca ad altre condizioni minime intese ad impedire che a causa di tali divieti il distributore venga a trovarsi in una situazione di eccessiva dipendenza economica dal fornitore e rinunci a priori ad azioni concorrenziali che di per sé potrebbe intraprendere, poiché sarebbero contrarie agli interessi del costruttore o di altre imprese della rete distributiva. (18) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto 1, lettera a), il distributore può opporsi in casi eccezionali all'applicazione di clausole troppo onerose, imposte in base all'articolo 3, punti 3 o 5. (19) Il fornitore deve potersi riservare il diritto di designare altre imprese per la distribuzione e il servizio assistenza nel territorio contrattuale o di modificare quest'ultimo, ma unicamente qualora dimostri l'esistenza di motivi particolari (articolo 5, paragrafo 2, punto 1, lettera b), e paragrafo 3). Ciò si applica ad esempio, quando vi è ragione di temere che, in caso contrario, la distribuzione ed il servizio assistenza dei prodotti contrattuali siano pregiudicati in modo importante. (20) L'articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3, fissa, per la durata e la risoluzione degli accordi in materia di distribuzione e servizio assistenza, requisiti minimi per l'esenzione, poiché a causa della clausola di non concorrenza o di una esclusività di marca unitamente con gli investimenti del distributore per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, la dipendenza del distributore dal fornitore aumenta considerevolmente in caso di accordi conclusi a breve termine o risolvibili a breve termine. (21) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 19/65/CEE, affinché la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ai sensi del presente regolamento possa produrre i suoi effetti, occorre precisare le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi di distribuzione. (22) A motivo delle importanti distorsioni della concorrenza che essi comportano, gli accordi in base ai quali un costruttore di autoveicoli affida la distribuzione dei suoi prodotti ad un altro costruttore devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria prevista dal presente regolamento (articolo 6, punto 1). (23) Le clausole dei prezzi minimi e l'obbligo di non superare determinate percentuali di sconto sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente regolamento (articolo 6, punto 2). (24) L'esenzione non si applica qualora i contraenti stipulino, in relazione a prodotti contemplati dal presente regolamento, obblighi che sarebbero esentabili a norma dei regolamenti (CEE) n. 1983/83 (1) e (CEE) n. 1984/83 (2) della Commissione relativi rispettivamente all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo nella combinazione di obblighi ivi esentata, ma la cui portata eccede quella degli impegni esonerati ai sensi del presente regolamento (articolo 6, punto 3). (25) Gli accordi di distribuzione ed assistenza alla clientela possono beneficiare, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, dell'esenzione sempreché l'applicazione delle obbligazioni previste agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento migliori la distribuzione e l'assistenza per gli utilizzatori e sempreché sussista nel mercato comune una concorrenza effettiva tanto fra le reti di distribuzione dei costruttori che, in una certa misura, all'interno di queste. Si può attualmente presumere che per le categorie di prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento negli scambi fra gli Stati membri sussistono tutte le condizioni di un'effettiva concorrenza in modo tale che i consumatori europei possono trarre in generale beneficio da tale concorrenza. (26) Gli articoli 7, 8 e 9 concernenti l'efficacia retroattiva dell'esenzione, si basano sugli articoli 3 e 4 del regolamento n. 19/65/CEE e sugli articoli da 4 a 7 del regolamento n. 17. L'articolo 10 concretizza il potere conferito alla Commissione dall'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE di revocare, in un caso concreto, il beneficio dell'esenzione o di modificarne la portata, ed enumera, a titolo esemplificativo, una serie di categorie di casi rilevanti. (27) In ragione della considerevole portata del presente regolamento per gli interessati, è opportuno fissarne l'entrata in vigore al 1o luglio 1985. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 19/65/CEE, l'esenzione può avere una durata limitata. Un periodo fino al 30 giugno 1995 può considerarsi ragionevole in quanto la pianificazione globale delle reti distributive nel settore degli autoveicoli deve essere predisposta con anni di anticipo. (28) Gli accordi che soddisfano alle condizioni richieste dal presente regolamento non devono essere notificati. (29) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 e del regolamento (CEE) n. 3604/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (3), nonché il diritto di chiedere alla Commissione una decisione in un caso concreto, in forza del regolamento n. 17 del Consiglio. Esso non osta alle leggi e alle misure amministrative degli Stati membri con le quali questi ultimi, a causa di particolari circostanze, vietano impegni anticoncorrenziali figuranti in un accordo esentato dal presente regolamento o rifiutano loro la protezione giuridica. Ciò non può tuttavia mettere in questione il primato del diritto comunitario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, alle condizioni stabilite dal presente regolamento agli accordi ai quali partecipano solo due imprese e nei quali un contraente s'impegna nei confronti dell'altro a fornire, all'interno di un territorio definito del mercato comune 1. soltanto a quest'ultimo, o 2. soltanto a quest'ultimo e ad un numero determinato di imprese della rete distributiva, ai fini della rivendita, autoveicoli a tre o più ruote per l'utilizzazione sulla via pubblica, nonché, in rapporto con questi, i loro pezzi di ricambio. Articolo 2 L'esenzione accordata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato all'impegno con il quale il fornitore si obbliga a non vendere prodotti contrattuali ad utilizzatori finali nel territorio contrattuale e a non prestare il relativo servizio assistenza. Articolo 3 L'esenzione accordata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato all'impegno con il quale il distributore si obbliga: 1. a non modificare i prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti senza il consenso del fornitore, salvo se la modifica è oggetto di un ordine di un utilizzatore finale e riguarda un autoveicolo determinato della gamma contrattuale, che l'utilizzatore ha acquistato; 2. a non fabbricare prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali; 3. a non vendere autoveicoli nuovi concorrenti dei prodotti contrattuali e a non vendere, in locali commerciali nei quali sono venduti prodotti contrattuali, autoveicoli nuovi offerti da persone diverse dal costruttore; 4. a non vendere pezzi di ricambio che siano concorrenti di quelli contrattuali e non possiedano lo stesso livello qualitativo, e a non utilizzarli per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti; 5. a non stipulare con terzi accordi per la distribuzione ed il servizio assistenza per prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali; 6. a non stipulare, senza il consenso del fornitore, con imprese che esercitano la loro attività nel territorio contrattuale, accordi per la distribuzione ed il servizio assistenza per prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti né modificare o risolvere accordi di questo tipo senza il consenso del fornitore; 7. a imporre alle imprese con le quali ha concluso gli accordi previsti al punto 6 degli impegni della stessa natura di quelli che egli ha assunto verso il fornitore, che corrispondono a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 e che sono conformi agli articoli 5 e 6; 8. al di fuori del territorio contrattuale a) a non mantenere succursali o depositi per la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti; b) a non ricercare clienti per i prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti; 9. a non affidare a terzi la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti ed il relativo servizio assistenza, al di fuori del territorio contrattuale; 10. a non fornire ad un rivenditore: a) prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti, salvo se il rivenditore è un'impresa della rete distributiva, o b) pezzi di ricambio della gamma contrattuale, salvo se il rivenditore li utilizza per la riparazione o la manutenzione di un autoveicolo; 11. a vendere autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario, soltanto se detti utilizzatori abbiano preliminarmente conferito mandato scritto all'intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest'ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato; 12. a rispettare anche dopo la scadenza dell'accordo, ma al massimo per un anno, gli obblighi di cui ai punti 1 e da 6 a 11. Articolo 4 1. All'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 non osta l'obbligo del distributore: 1. di osservare determinate condizioni minime nella distribuzione e nel servizio di assistenza alla clientela in materia di: a) attrezzature aziendali e impianti tecnici per l'assistenza alla clientela, b) preparazione specializzata e tecnica del personale, c) pubblicità, d) accettazione, custodia e consegna di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti e relativo servizio assistenza alla clientela, e) riparazione e manutenzione dei prodotti contrattuali e dei prodotti corrispondenti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento sicuro ed affidabile; 2. di ordinare al fornitore prodotti contrattuali solo a determinate date o nel corso di determinati periodi, sempreché gli intervalli tra le ordinazioni non superino tre mesi; 3. di cercare di vendere nel territorio contrattuale, nel corso di periodi determinati, un numero minimo di prodotti contrattuali deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle vendite del distributore qualora le parti non si siano accordate in merito; 4. di detenere una scorta di prodotti contrattuali di cui il fornitore stabilisce il livello in base a stime previsionali delle vendite del distributore di questi prodotti in un periodo determinato all'interno del territorio contrattuale, qualora le parti non si siano accordate in merito; 5. di detenere determinati veicoli della gamma contrattuale per dimostrazioni, o quanto meno un numero determinato degli stessi deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle vendite del distributore dei veicoli della gamma contemplata dall'accordo qualora le parti non si siano accordate in merito; 6. di prestare, per i prodotti contrattuali o per prodotti corrispondenti, la garanzia, il servizio assistenza gratuita ed il servizio dovuto in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi; 7. di utilizzare, nell'ambito della garanzia del servizio gratuito e delle operazioni di richiamo, per prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti, unicamente pezzi di ricambio della gamma contemplata dall'accordo o prodotti corrispondenti; 8. di informare in generale gli utilizzatori finali qualora utilizzi anche pezzi di ricambio di terzi per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti; 9. di informare gli utilizzatori finali qualora, per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti, abbia utilizzato pezzi di terzi, nonostante la disponibilità di pezzi della gamma contemplata dall'accordo, o di pezzi corrispondenti, provvisti di un marchio del costruttore. 2. L'esenzione accordata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato ad impegni indicati al paragrafo 1 nei casi in cui questi siano soggetti, in un caso concreto, al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. Articolo 5 1. Gli articoli 1, 2 e 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, si applicano a condizione: 1. che il distributore si impegni a) a prestare, per gli autoveicoli della gamma contrattuale o ad essa corrispondenti, venduti da un'altra impresa della rete distributiva nel mercato comune, la garanzia ed il servizio assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, in misura pari almeno all'obbligo cui è tenuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, ma che non deve tuttavia eccedere quello imposto all'impresa venditrice della rete distributiva o assunto dal costruttore venditore; b) ad imporre alle imprese che esercitano la loro attività all'interno del territorio contrattuale, con le quali egli abbia stipulato accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, di cui all'articolo 3, punto 6, l'obbligo di prestare la garanzia ed il servizio assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, in misura almeno pari a quella cui egli è tenuto; 2. che il fornitore a) non rifiuti il proprio assenso, senza valido motivo, alla conclusione, alla modifica o alla cessazione di subcontratti di cui all'articolo 3, punto 6; b) non applichi, in relazione ad obblighi dei distributori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, condizioni minime e criteri per le stime previsionali in modo tale che il distributore subisca un trattamento iniquo o, senza giustificazioni obiettive, discriminatorio; c) proceda, in un sistema di sconti ed abbuoni, al computo delle quantità cumulate o dei fatturati per i prodotti che nel corso di periodi determinati il distributore ha acquistato presso di lui o presso imprese ad esso collegate, distinguendo almeno fra gli acquisti - di autoveicoli della gamma contrattuale, - di pezzi di ricambio della gamma contemplata dall'accordo, per i quali il distributore dipende dall'offerta di imprese appartenenti alla rete distributiva, e - di altri prodotti; d) fornisca al distributore, per l'esecuzione di un contratto di vendita da questi stipulato con un utilizzatore finale, un'autovettura corrispondente ad un modello della gamma contemplata dall'accordo, quando tale autovettura sia offerta dal costruttore, o con il suo consenso, nello Stato membro in cui l'autoveicolo deve essere immatricolato. 2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione del servizio assistenza, l'esenzione dell'articolo 3, punti 3 e 5, si applica agli impegni di non vendere autoveicoli nuovi diversi da quelli della gamma contrattuale e di non concludere per essi accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, a condizione 1. che le parti a) si accordino che il fornitore consenta di esonerare il distributore dagli obblighi di cui all'articolo 3, punti 3 e 5, se il distributore dimostra l'esistenza di giustificati motivi; b) ammettano a vantaggio del fornitore la possibilità di concludere accordi per la distribuzione e l'assistenza dei prodotti contrattuali con altre imprese determinate operanti nel territorio contrattuale, o di modificare il territorio contrattuale solamente nel caso in cui il fornitore dimostri l'esistenza di giustificati motivi; 2. che la durata dell'accordo sia di almeno quattro anni o che il preavviso per la normale risoluzione di un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno un anno per entrambe le parti, a meno che - il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare, a pagare una congrua indennità in caso di cessazione dell'accordo, o - si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione o della prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di risoluzione ordinaria; 3. che ciascun contraente s'impegni ad informare la controparte almeno sei mesi prima della cessazione dell'accordo, che non desidera prorogare un accordo concluso a tempo determinato. 3. Una parte può far valere motivi oggettivi determinati ai sensi del presente articolo, che saranno stati fissati in dettaglio alla conclusione dell'accordo, unicamente se essi sono applicati senza discriminazioni in casi simili a imprese della rete di distribuzione. 4. I requisiti per l'esenzione previsti nel presente articolo lasciano impregiudicato il diritto di un contraente ad esercitare il recesso straordinario dall'accordo. Articolo 6 Gli articoli 1, 2, 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, non si applicano: 1. quando entrambi i contraenti o imprese ad essi collegate sono costruttori di autoveicoli, ovvero 2. quando il costruttore, il fornitore o un'altra impresa della rete di distribuzione obbliga il distributore a non praticare, nella rivendita dei prodotti contrattuali o dei prodotti corrispondenti, prezzi inferiori a determinati minimi o sconti superiori a determinati massimi, ovvero 3. quando in relazione ad autoveicoli a tre o più ruote o ai loro pezzi di ricambio i contraenti stipulano accordi o decidono pratiche concordate ai quali i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 hanno dichiarato l'articolo 85, paragrafo 1, inapplicabile in una misura che eccede quella del presente regolamento. Articolo 7 1. Per gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1o febbraio 1963, nonché per gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17/62, notificati o no, la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato prevista nel presente regolamento produce effetti retroattivi dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni del presente regolamento. 2. Per tutti gli altri accordi notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, prevista nel presente regolamento, produce effetti dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni del presente regolamento e comunque non prima della data della notifica. Articolo 8 Se gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1o febbraio 1963, o quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17/62 che sono stati notificati prima del 1o gennaio 1967, vengono modificati anteriormente al 1o ottobre 1985 in modo da soddisfare alle condizioni previste dal presente regolamento, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica per il periodo anteriore alla modifica, purché tale modifica sia comunicata alla Commissione prima del 31 dicembre 1985. La comunicazione produce i suoi effetti dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione. In caso di invio della comunicazione con lettera raccomandata, vale la data del timbro postale del luogo di spedizione. Articolo 9 1. Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, si applicano gli articoli 7 e 8, con l'avvertenza che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1o gennaio 1973 e che le date del 1o febbraio 1963 e del 1o gennaio 1967 sono sostituite da quella del 1o luglio 1973. 2. Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione della Grecia, si applicano gli articoli 7 e 8, con l'avvertenza che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1o gennaio 1981 e che le date del 1o febbraio 1963 e del 1o gennaio 1967 sono sostituite dalla data del 1o luglio 1981. Articolo 10 Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se essa constata che, in un caso determinato, un accordo esentato in forza del presente regolamento ha comunque effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, e in particolare 1. quando prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti non si trovino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in concorrenza con prodotti che per le loro caratteristiche, per l'uso cui sono destinati ed il loro prezzo sono considerati analoghi dall'utilizzatore; 2. quando il costruttore o un'impresa della rete distributiva impedisce in maniera continuata o sistematica, che va oltre l'esenzione accordata dal presente regolamento, a utilizzatori finali o ad altre imprese della rete di distribuzione di acquistare all'interno del mercato comune prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti e di ottenere il relativo servizio assistenza; 3. quando per prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti sono applicati in maniera continuata prezzi o condizioni che divergono sensibilmente fra Stati membri, e queste differenze sensibili sono dovuti essenzialmente ad impegni esentati dal presente regolamento; 4. quando, in accordi relativi alla fornitura al distributore di autovetture corrispondenti ad un modello della gamma contemplata dall'accordo, sono applicati prezzi o condizioni non obiettivamente giustificati e aventi per oggetto o per effetto una ompartimentazione di parti del mercato comune. Articolo 11 Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nel caso in cui gli impegni di cui agli articoli da 1 a 4 riguardino imprese che sono collegate ad un contraente. Articolo 12 Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle pratiche concordate del tipo di cui agli articoli da 1 a 4. Articolo 13 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i seguenti termini sono definiti come segue: 1. « Accordi per la distribuzione e il servizio di assistenza alla clientela » sono accordi-quadro a tempo determinato o indeterminato stipulati fra due imprese, nei quali l'impresa che fornisce i prodotti incarica l'altra della distribuzione di tali prodotti e del relativo servizio assistenza. 2. « Contraenti » sono le imprese partecipanti ad un accordo ai sensi dell'articolo 1: l'impresa che fornisce prodotti contrattuali, « il fornitore », e l'impresa incaricata della distribuzione e del relativo servizio assistenza, « il distributore ». 3. « Territorio contrattuale » è il territorio delimitato del mercato comune al quale si riferisce l'obbligo di fornitura esclusiva ai sensi dell'articolo 1. 4. « Prodotti contrattuali » sono gli autoveicoli a tre o più ruote destinati ad essere utilizzati sulla via pubblica, nonché i loro pezzi di ricambio che formano oggetto di un accordo ai sensi dell'arti- colo 1. 5. La « gamma contrattuale » è costituita dall'insieme dei prodotti contrattuali. 6. « Pezzi di ricambio » sono pezzi che vengono montati in o sopra un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti. Gli usi commerciali del settore interessato sono determinanti per delimitare altri pezzi e accessori. 7. « Costruttore » è l'impresa: a) che costruisce o fa costruire autoveicoli della gamma contemplata dall'accordo, o b) che è collegata ad imprese di cui alla lettera a). 8. « Imprese collegate » sono: a) imprese nelle quali una dispone, direttamente o indirettamente - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio dell'altra, o - di oltre la metà di diritti di voto dell'altra, o - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'altra impresa, o - del diritto di gestire gli affari dell'altra impresa; b) imprese nelle quali un'impresa terza dispone direttamente o indirettamente dei diritti e dei poteri di cui alla lettera a). 9. « Imprese della rete di distribuzione » sono, oltre ai contraenti, il costruttore e le imprese incaricate dal costruttore o con il di lui consenso, della distribuzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti e del relativo servizio di assistenza alla clientela. 10. « Autovetture corrispondenti ad un modello della gamma contrattuale » sono autovetture - che il costruttore fabbrica o monta in serie, e - la cui carrozzeria ha forma identica e il cui gruppo motore e tipo di motore sono identici a quelli delle autovetture della gamma contrattuale. Gli autoveicoli misti rientrano in tale definizione. 11. « Prodotti, autoveicoli o pezzi di ricambio corrispondenti » sono quelli dello stesso tipo della gamma contemplata dall'accordo, che sono distribuiti dal costruttore o con il suo consenso e formano oggetto di un accordo di distribuzione e di servizio assistenza stipulato con un'impresa della rete distributiva. 12. « Distribuire » e « vendere » includono altre forme di commercializzazione quali il leasing. Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1985. Esso è applicabile fino al 30 giugno 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1984. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65. (2) GU n. C 165 del 24. 6. 1983, pag. 2. (3) GU n. L 29 del 3. 2. 1975, pag. 1. (4) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (5) GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49. (1) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5. (3) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 33.