Direttiva 85/578/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0034 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 4 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0135
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 4 pag. 0042
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (85/578/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, vista la proposta della Commissione, considerando che la direttiva 74/561/CEE (1), modificata dalla direttiva 80/1178/CEE (2), deve essere adattata a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo; considerando che, in virtù dell'articolo 27 dell'atto di adesione, gli adattamenti della direttiva 74/561/CEE devono essere effettuati in conformità degli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto medesimo al fine di garantire in Spagna ed in Portogallo il rispetto dei diritti acquisiti dai trasportatori che già esercitano la loro professione in tali paesi, in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato i trasportatori negli attuali stati membri; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per quanto riguarda la Spagna ed il Portogallo le date indicate nei paragrafi 1 e 2 sono sostituite dalle date seguenti:- al paragrafo 1, la data del 1° gennaio 1978 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986,-al paragrafo 2, le date del 31 dicembre 1974, del 1° gennaio 1978 e del 1° gennaio 1980 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1982, del 1° gennaio 1986 e del 1° gennaio 1988.». Articolo 2 La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18. (2) GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 41.