31985L0577

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0083
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 6 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0131


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (85/577/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la conclusione di un contratto o di un impegno unilaterale tra un commerciante e un consumatore fuori dei locali commerciali di detto commerciante costituisce una prassi commerciale corrente negli stati membri e che tali contratti o impegni unilaterali sono disciplinati da legislazioni differenti secondo gli stati membri; considerando che una disparità tra tali disposizioni legislative può avere un' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative vigenti in questo settore; considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore (4) prevede tra l'altro, ai punti 24 e 25, che siano adottati provvedimenti per tutelare i consumatori contro pratiche commerciali abusive nel settore delle vendite a domicilio; che il secondo programma della Comunità economica europea per una politica di tutela e informazione dei consumatori (5) ha confermato le azioni e le priorità del programma preliminare; considerando che la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l'iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; che il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte; che questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel caso di contratti conclusi a domicilio, ma anche in altre forme di contratti conclusi dal commerciante fuori dai propri locali; considerando che è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione da esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni, per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto; considerando che occorre inoltre adottare opportuni provvedimenti affinché il consumatore sia informato per iscritto del suo diritto a disporre di questo periodo di riflessione; considerando che non bisogna limitare la libertà degli stati membri di mantenere o introdurre un divieto, totale o parziale, di concludere contratti fuori dei locali commerciali se ciò è fatto, a loro avviso, nell'interesse dei consumatori, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:- durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o-durante una visita del commerciante i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore; ii)sul posto di lavoro del consumatore,qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore. 2. La presente direttiva si applica anche ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio, diversi dal bene o dal servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante, purché il consumatore, al momento di sollecitare la visita, non sia stato al corrente, o non abbia logicamente potuto essere al corrente, del fatto che la fornitura di quest'altro bene o servizio fa parte delle attività commerciali o professionali del commerciante. 3. La presente direttiva si applica inoltre ai contratti per i quali il consumatore abbia fatto un'offerta in condi zioni analoghe a quelle specificate nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2 senza essere per questo vincolato a tale offerta prima dell'accettazione della stessa da parte del commerciante. 4. La presente direttiva si applica anche alle offerte contrattuali effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate al paragrafo 1 o al paragrafo 2, nel caso in cui il consumatore sia vincolato alla propria offerta.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:- «consumatore», la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale;-«commerciante», la persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante.

Articolo 3

1. Gli stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata ai soli contratti per i quali il controvalore che il consumatore deve pagare supera una data somma. Questa somma non può superare 60 ECU.Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni due anni, e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, all'esame ed eventualmente alla revisione di tale importo tenendo conto del l'evoluzione economica e monetaria intervenuta nella Comunità. 2. La presente direttiva non si applica:a) ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili. Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva i contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili o i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;b)ai contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati da fattorini a scadenze frequenti e regolari;c)ai contratti di fornitura di beni o di servizi, purché rispondano ai seguenti tre criteri: i) il contratto è concluso in base ad un catalogo del commerciante che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del rappresentante del commerciante; ii)è prevista una continuità di contatto tra il rappresentante del commerciante e il consumatore in ordine a questa o a un'eventuale transazione successiva; iii)il catalogo ed il contratto fanno menzione esplicita al consumatore del suo diritto di restituire le merci al fornitore entro un termine di almeno 7 giorni dal loro ricevimento, o di rescindere il contratto entro gli stessi termini, senza alcun obbligo, salvo la debita cura delle merci;d)ai contratti di assicurazione;e)ai contratti relativi ai valori mobiliari. 3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli stati membri possono non applicare la presente direttiva ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio avente un rapporto diretto con il bene o il servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante.

Articolo 4

Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di transazioni contemplate all'articolo 1, del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all'articolo 5, nonché del nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto. Detta informazione deve recare una data e menzionare gli elementi che permettono d'individuare il contratto. Essa è consegnata al consumatore:a) al momento della stipulazione del contratto nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1;b)non oltre la stipulazione del contratto nel caso dell'articolo 1, paragrafo 2;c)al momento della formulazione dell'offerta da parte del consumatore nel caso dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4. Gli stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita l'informazione di cui al presente articolo.

Articolo 5

1. Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale. Per l'osservanza del termine è sufficiente che la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso. 2. Con l'invio della comunicazione il consumatore è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso.

Articolo 6

Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della presente direttiva.

Articolo 7

Qualora il consumatore eserciti il proprio diritto di rescissione, gli effetti giuridici del recesso sono disciplinati a norma della legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei pagamenti relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la restituzione di merci ricevute.

Articolo 8

La presente direttiva non osta a che gli stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato.

Articolo 9

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla sua notifica (1) e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS

(1) GU n. C 22 del 29. 1. 1977, pag. 6; GU n. C 127 dell'1. 6. 1978, pag. 6.

(2) GU n. C 241 del 10. 10. 1977, pag. 26.

(3) GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 39.

(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2.

(5) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 23 dicembre 1985.