31985L0467

Direttiva 85/467/CEE del Consiglio del 1o ottobre 1985 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 11/10/1985 pag. 0056 - 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 19 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0189


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 1985

recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(85/467/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che i difenili policlorurati (PCB) ed i trifenili policlorurati (PCT) possono costituire un rischio grave per la salute e per l'ambiente;

considerando che è apparso che, nonostante le limitazioni dell'uso dei PCB/PCT imposte dalla direttiva 76/769/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 83/478/CEE (4), non è stato in generale constatato nessun indizio di sensibile diminuzione dell'inquinamento dell'ambiente provocato dai PCB e PCT e che emissioni molto tossiche possono verificarsi in caso di incendio; che quindi il limite dello 0,1 % in peso di PCB/PCT nei preparati, stabilito dalla direttiva 76/769/CEE, deve essere sostanzialmente ridotto;

considerando che dall'adozione della direttiva 76/769/CEE sono stati messi a punto prodotti di sostituzione meno pericolosi per l'uomo e per l'ambiente; che non è quindi più giustificato, nelle attuali condizioni, il mantenimento dell'immissione sul mercato dei PCB/PCT, salvo in alcuni casi eccezionali limitati nel tempo;

considerando l'opportunità che l'impiego di PCB/PCT in determinati impianti o apparecchi attualmente in funzione resti autorizzato fino all'eliminazione o fino al termine della durata operativa di tali impianti o apparecchi; che gli stati membri possono tuttavia vietare nel loro territorio l'uso dei PCB/PCT prima della fine della durata operativa degli impianti e apparecchi in questione;

considerando l'opportunità di concedere agli stati membri la facoltà di autorizzare eccezioni al divieto di utilizzare i PCB e i PCT come prodotti di base e prodotti intermedi qualora siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare qualora gli stati membri ritengano che non sussistano rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;

considerando che un divieto più generalizzato dell'impiego di PCB/PCT non è per ora realizzabile e che, tuttavia, la presente direttiva costituisce un notevole passo avanti verso tale divieto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE la rubrica 1 è sostituita dal testo riportato nell'allegato della presente direttiva.

2. L'allegato II della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

- l'attuale testo dell'allegato diventa parte A dell'allegato;

- viene aggiunta la seguente parte B:

« B. Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti contenenti PCB e PCT

Fatte salve le disposizioni di altre direttive sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, gli stati membri possono prescrivere che negli apparecchi e impianti contenenti PCB e PCT siano apposte anche indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che ne contengono. Dette indicazioni devono potersi leggere orizzontalmente qualora l'oggetto contenente PCB e PCT sia posato o fissato in condizioni normali. L'iscrizione deve risaltare chiaramente sullo sfondo.

Gli stati membri possono esigere che l'iscrizione sia redatta in una lingua comprensibile nel loro territorio. ».

Articolo 2

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

(1) GU n. C 141 del 10. 6. 1985, pag. 76.

(2) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

(4) GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 33.

ALLEGATO

1.2 // // // Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o dei preparati // Restrizioni // // // 1. - Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati - Trifenili policlorurati (PCT) - I preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,01 % in peso // Non sono ammessi. Tuttavia sono ammesse le seguenti categorie alle condizioni qui di seguito indicate: 1. al massimo fino al 30 giugno 1986: apparecchi elettrici a sistema chiuso; trasformatori, resistenze e induttanze; 2. al massimo fino al 30 giugno 1986: grandi condensatori ( 1 kg di peso totale); 3. al massimo fino al 30 giugno 1986: piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43 % e che essi non contengano più del 3,5 % di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati); // // 4. al massimo fino al 30 giugno 1986: fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso; // // 5. al massimo fino al 30 giugno 1986: fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere; // // - L'uso degli apparecchi, impianti e fluidi indicati ai punti da 1 a 5, in esercizio alla data del 30 giugno 1986, continua a essere consentito sino alla loro eliminazione o sino al termine della loro durata operativa. // // - Gli stati membri possono tuttavia, per motivi di protezione della salute e dell'ambiente, vietare nel loro territorio l'uso di tali apparecchi, impianti e fluidi prima della loro eliminazione o del termine della loro durata operativa. // // - L'immissione sul mercato d'occasione di tali apparecchi, impianti e fluidi non destinati all'eliminazione è vietata dal 30 giugno 1986. // // - Gli stati membri, qualora non ritengano possibile, per ragioni tecniche, utilizzare prodotti di sostituzione, possono continuare ad autorizzare l'uso dei PCB, dei PCT e dei loro preparati, quando queste sostanze siano destinate unicamente, in condizioni normali di manutenzione del materiale, a completare il livello dei liquidi contenenti PCB in impianti esitenti in buono stato di esercizio e acquistati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva; // // 6. al massimo fino al 30 giugno 1986: prodotti di base e prodotti intermedi destinati a essere trasformati in altri prodotti non soggetti al divieto della direttiva 76/769/CEE e delle direttive che ne hanno recato successiva modifica; oltre la data del 30 giugno 1986, gli stati membri, a condizione che abbiano previamente inviato una notifica motivata alla Commissione, possono accordare deroghe al divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di questi prodotti di base e prodotti intermedi, sempreché ritengano che tali deroghe non abbiano conseguenze pericolose per la salute e per l'ambiente. // //