Direttiva 85/429/CEE della Commissione, DELL'8 LUGLIO 1985, CHE MODIFICA GLI ALLEGATI DELLA Direttiva 70/524/CEE, RELATIVA AGLI ADDITIVI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Gazzetta ufficiale n. L 245 del 12/09/1985 pag. 0001 - 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0197
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0119
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE dell`8 luglio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell`alimentazione degli animali (85/429/CEE) <(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA> LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (1), modificata da ultimo dalla cinquantesima direttiva 85/342/CEE della Commissione (2), in particolare l`articolo 7, considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, viene periodicamente adottato un testo codificato degli allegati, onde introdurvi le modifiche rese necessarie dallo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche; considerando che gli allegati di detta direttiva sono stati già più volte modificati successivamente all`adozione della medesima; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è d`uopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovarsi dell`occasione per precisare o rettificare la denominazione o la designazione chimica di taluni additivi e per correggere alcuni errori materiali; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Gli allegati I e II della direttiva 70/524/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva. Articolo 2 Gli stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 3 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l`8 luglio 1985. Per la CommissioneFrans ANDRIESSENVicepresidente ALLEGATO I<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>