31985L0429

Direttiva 85/429/CEE della Commissione, DELL'8 LUGLIO 1985, CHE MODIFICA GLI ALLEGATI DELLA Direttiva 70/524/CEE, RELATIVA AGLI ADDITIVI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 12/09/1985 pag. 0001 - 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0197
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0119


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell`8 luglio 1985

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell`alimentazione degli animali

(85/429/CEE)

<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (1), modificata da ultimo dalla cinquantesima direttiva 85/342/CEE della Commissione (2), in particolare l`articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, viene periodicamente adottato un testo codificato degli allegati, onde introdurvi le modifiche rese necessarie dallo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche;

considerando che gli allegati di detta direttiva sono stati già più volte modificati successivamente all`adozione della medesima; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è d`uopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovarsi dell`occasione per precisare o rettificare la denominazione o la designazione chimica di taluni additivi e per correggere alcuni errori materiali;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 70/524/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

Gli stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 3 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l`8 luglio 1985.

Per la CommissioneFrans ANDRIESSENVicepresidente

ALLEGATO I<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>