31985L0362

Diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1985 pag. 0020 - 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 2 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 2 pag. 0009


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DICIASSETTESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto

(85/362/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre ridurre gli ostacoli fiscali alla circolazione dei beni all'interno della Comunità allo scopo di agevolare la prestazione di servizi e quindi sviluppare e rafforzare il mercato interno;

considerando che un'esenzione dall'IVA quanto più ampia possibile per i beni importati temporaneamente in uno stato membro in provenienza da un altro può contribuire alla realizzazione di tale obiettivo;

considerando che è opportuno escludere dal campo d'applicazione di tale esenzione i prodotti destinati al consumo al momento della prima utilizzazione;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile unifor- me - (4), gli stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire, in particolare, ogni possibile frode, evasione o abuso, le importazioni di merci che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime doganale di ammissione temporanea e che beneficiano per questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE la Commissione deve sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo di applicazione delle esenzioni esenzioni cui al paragrafo 1 di detto articolo e le relative modalità pratiche d'applicazione;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, gli stati membri possono prendere misure particolari per non sottoporre all'IVA le cessioni di merci ancora soggette a regime d'importazione temporanea;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione deve presentare al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui al paragrafo 1 del menzionato articolo;

considerando che per le importazioni da paesi terzi è auspicabile la più stretta uniformità possibile fra il regime doganale e quello applicabile in materia di IVA, soprattutto perché molti regimi di ammissione temporanea in esenzione sono basati su convenzioni internazionali multilaterali che si applicano a tutti i dazi e a tutte le imposte esiglibili al momento dell'importazione o in relazione con l'importazione;

considerando che in talune circostanze, gli stati membri devono poter rifiutare o revocare il beneficio del regime di ammissione temporanea o esigere una garanzia per prevenire frodi o abusi;

considerando che il regime di ammissione temporanea in esenzione dall'IVA si deve applicare soltanto in quei casi in cui i beni sono destinati ad essere utilizzati per gli scopi che danno loro diritto all'esenzione e ad essere successivamente riesportati; che è quindi l'assoggettamento all'IVA nei casi in cui i beni cessano di trovarsi nelle condizioni che danno loro diritto all'esenzione;

considerando che, in deroga alle disposizioni fondamentali relative al regime dell'ammissione temporanea, la concessione del beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione, per un periodo rigorosamente limitato, a taluni beni importati allo scopo di essere venduti, costituirebbe una semplificazione amministrativa;

considerando che è necessario prevedere periodi atti a permettere un adattamento delle legislazioni nazionali in settori determinati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

1. Gli stati membri accordano, conformemente alla presente direttiva, l'esenzione dall'IVA delle importazioni temporanee dei beni di cui alla stessa e stabiliscono le condizioni per assicuarare la corretta e semplice applicazione dell'esenzione e per prevenire ogni possibile frode, evasione o abuso.

Gli stati membri possono inoltre stabilire le condizioni per garantire la tassazione corretta e semplice e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso per quanto riguarda le prestazioni di servizi successive effettuate mediante detti beni.

2. I mezzi di trasporto, i pallets ed i containers sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

3. La presente direttiva definisce, per i beni diversi da quelli di cui al paragrafo 2:

a) il campo di applicazione dell'esenzione dall'IVA per le importazioni dei beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime doganale di ammissione temporanea di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 77/388/CEE e le relative modalità pratiche di applicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della stessa direttiva;

b) le modalità comuni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, ai fini dell'esenzione delle spedizioni di beni ancora soggetti ad un regime di ammissione temporanea.

4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:

a) territorio di uno stato membro, l'interno del paese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE;

b) regime di ammissione temporanea in esenzione, il regime in base al quale i beni destinati a rimanere temporaneamente nel territorio di uno stato membro per essere riesportati possono essere importati in esenzione dall'IVA in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

c) autorità competenti, le autorità dello stato membro presso le quali deve essere presentata la richiesta del beneficio di ammissione temporanea dei beni in esenzione;

d) persona, una persona fisica o giuridica.

Articolo 2

1. Le autorità competenti accordano, mediante autorizzazione, il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione a tutte le persone che utilizzano o fanno utilizzare, sotto la loro responsabilità, i beni oggetto della richiesta di esenzione.

2. Le autorità competenti prendono tutte le disposizioni che ritengono necessarie per garantire l'identificazione dei beni ed il controllo della loro utilizzazione.

3. Le autorità competenti possono:

a) rifiutare il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione, qualora ritengano impossibile procedere all'indentificazione o al controllo dell'utilizzazione di detti beni;

b) di rifiutare il beneficio dell'esenzione alle persone che non offrano tutte le garanzie ritenute necessarie, in particolare quando tali persone abbiano già usufruito in modo irregolare del regime d'ammissione temporanea in esenzione o abbiano commesso un'infrazione grave della legislazione doganale o fiscale.

Articolo 3

1. Nel momento in cui viene accordato il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione, le autorità competenti possono richiedere la costituzione di una garanzia per assicurarsi il pagamento dell'IVA che può diventare esigibile qualora si verifichi un fatto generatore conformemente all'articolo 8.

2. Se per i beni importati temporaneamente da uno Stato membro in un altro viene richiesta una garanzia, la persona beneficiciaria dell'ammissione temporanea in esenzione può scegliere fra le forme di garanzia seguenti:

a) versare un deposito in contanti nella valuta dello stato membro in cui è richiesta la garanzia;

b) designare un garante che abbia la sua residenza normale o un centro di attività nello stato membro in cui è richiesta la garanzia e che sia accettato dalle autorità competenti di questo stato membro; oppure,

c) fornire qualsiasi altra garanzia accettabile dalle autorità competenti dello stato membro in cui è richiesta la garanzia.

3. Se viene richiesta una garanzia, questa non può superare l'importo corrispondente all'IVA che sarebbe stata esigibile sul valore dei beni al momento della loro importazione, se in quel momento fossero stati immessi in consumo.

4. Non è richiesta alcuna garanzia per:

a) i beni a cui si applica la procedura prevista nel regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di beni spediti da uno stato membro per essere temporaneamente utilizzati in uno o più altri stati membri (1);

b) i beni importati da un altro Stato membro o da un paese terzo, nei casi previsti agli articoli 3 e 33 del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (1).

Articolo 4

1. Il beneficiario del regime di ammissione temporanea deve assoggettarsi alle misure di sorveglianza e di controllo prescritte dalle autorità competenti.

2. Le autorità compenti possono revocare il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione quando constatino che il beneficiario non ha osservato una delle condizioni fissate per la concessione del regime.

Articolo 5

1. Le autorità competenti fissano il periodo di permanenza dei beni in regime di ammissione temporanea in esenzione, in funzione della durata dell'utilizzazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione. Salvi i termini speciali fissati dagli articoli 14, 15, 16, 18, 21, 26, 28 e 29, il periodo massimo è di 24 mesi.

2. Tuttavia, qualora circostanze eccezionali lo giustifichino, le autorità competenti, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono prorogare entro limiti ragionevoli e alle condizioni previste nella presente direttiva, i periodi di cui al paragrafo 1, tranne che per l'articolo 28, per permettere l'utilizzazione autorizzata.

Articolo 6

Le autorità competenti, dietro specifica richiesta, autorizzano la cessione del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad ogni altra persona quando questa risponde alle condizioni previste nella presente direttiva e assume tutti gli obblighi del titolare dell'autorizzazione iniziale, in particolare quelli derivanti dalla fissazione del periodo in cui i beni possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione.

Articolo 7

Gli stati membri esentano dall'IVA le cessioni di beni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 77/388/CEE a condizione che l'acquirente sia una persona stabilita al di fuori del territorio dello Stato membro d'importazione e che i beni continuino a poter beneficiare del regime di ammissione temporanea in esenzione.

Articolo 8

1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esenzione cessa, senza che si verifichi il fatto generatore dell'imposta, se i beni che beneficiano dell'esenzione sono:

a) esportati al di fuori del territorio dello Stato membro;

b) assoggettati, per essere successivamente esportati, al regime

- del deposito doganale,

- della zona franca, o

- del transito comunitario, o ad uno dei regimi di trasporto internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (2), purché l'utilizzazione di questi ultimi regimi sia ammessa dalla legislazione comunitaria, oppure

c) distrutti sotto controllo doganale o se si dimostra alle autorità competenti che sono andati totalmente distrutti o irrimediabilmente perduti a causa della loro stessa natura o di circostanze imprevidibili o di forza maggiore. Ai sensi del presente comma, un bene è irrimediabilmente perduto allorché, in seguito alla sua disparizione fisica, è diventato inutilizzabile.

2. Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile:

a) allorché, in circostanze eccezionali e nei casi di cui all'articolo 13, le autorità competenti danno l'autorizzazione affinché i beni che beneficiano di un regime di ammissione temporanea in esenzione siano oggetto di una dichiarazione di immissione al consumo,

b) allorché i beni recuperabili sotto forma di residui a seguito di una distruzione debitamente autorizzata, sono oggetto di una dichiarazione di immissione al consumo, oppure

c) allorché i beni di cui all'articolo 29 sono oggetto di una dichiarazione di immissione al consumo.

3. I beni esulano da questo regime se non risulta più soddisfatta una delle condizioni cui è subordinato il beneficio del regime di ammissione temporanea in esenzione e se il regime stesso non è cessato secondo le modalità previste al paragrafo 1. In questi casi si ritiene che si sia verificato il fatto generatore, l'IVA è dunque diventata esigibile nel momento in cui la condizione non è più soddisfatta oppure, se sia stato accertato che la condizione non è mai stata soddisfatta, nel momento in cui i beni sono stati introdotti nello stato membro.

4. Allorché i beni sono immessi al consumo e l'importatore non è soggetto ad imposta, oppure vi è soggetto ma senza beneficiare del diritto a deduzione

totale, gli stati membri possono ritenere che si verifichi il fatto generatore al momento in cui i beni sono stati introdotti all'interno dello stato membro per far fronte a gravi distorsioni di concorrenza.

Articolo 9

1. Fatto salvo l'articolo 28, il regime di ammissione temporanea in esenzione non è accordato per i beni temporaneamente importati da paesi terzi in esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 3599/82.

2. Per i beni che danno diritto a un'esenzione parziale dai dazi all'importazione, il fatto generatore dell'IVA si verifica nel momento in cui i beni sono introdotti all'interno del territorio dello stato membro. In questi casi gli stati membri hanno la possibilità di prevedere che l'IVA divenga esigibile nel momento in cui si verifica il fatto generatore o in cui sono riscossi i dazi all'importazione.

Se l'imposta è richiesta nel momento in cui si verifica il fatto generatore, la base imponibile dell'IVA dà luogo a una regolarizzazione una volta effettuata la riscossione dei dazi all'importazione dovuti a titolo dell'esenzione parziale. Gli stati membri possono tuttavia non esigere una regolarizzazione allorché l'importatore è un soggetto passivo che ha diritto alla deduzione totale dell'IVA dovuta per i beni importati.

TITOLO II

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA IN ESENZIONE PER I BENI IMPORTATI DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO

Articolo 10

Il regime di ammissione temporanea in esenzione viene accordato per i beni temporaneamente importati in uno stato membro da un altro stato membro, a condizione che tali beni:

a) siano destinati ad essere riesportati senza aver subito trasformazioni;

b) soddisfino le condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea oppure, per i beni a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, si trovino in libera pratica;

c) siano stati acquistati conformemente alle norme relative all'applicazione dell'IVA nello stato membro di esportazione, e non abbiano beneficiato, in virtù della loro esportazione, di nessuna esenzione dall'IVA;

d) appartengano ad una persona stabilita al di fuori del territorio dello stato membro d'importazione, e

e) non siano beni deperibili.

Articolo 11

Hanno diritto all'esenzione per importazione temporanea i beni importati in uno stato membro da un altro stato membro che non soddisfano le condizioni per beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 10, ma che a norma del titolo III potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo.

Tuttavia l'ammissione temporanea in esenzione non viene accordata nei casi in cui:

a) i beni soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

b) i beni non sono stati acquistati conformemente alle norme che disciplinano l'applicazione dell'IVA nello stato membro di esportazione, oppure hanno beneficiato, a causa della loro esportazione, dell'esenzione dall'IVA, e

c) l'importatore non è soggetto all'imposizione o vi è soggetto ma senza beneficiare del diritto a deduzione totale.

TITOLO III

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA IN ESENZIONE PER I BENI IMPORTATI DA UN PAESE TERZO

Capitolo 1

Materiali professionali

Articolo 12

1. Per i materiali professionali è accordato il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione.

2. Per materiali professionali s'intendono i materiali e i loro accessori necessari per l'esercizio del mestiere o della professione ad una persona stabilita al di fuori del territorio dello stato membro, che si trova in tale stato membro per compiervi un lavoro determinato, quando tali materiali rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3599/82.

3. Il beneficio dell'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordato a condizione che i materiali professionali:

a) appartengano ad una persona stabilita al di fuori del territorio dello stato membro;

b) siano importati da una persona stabilita al di fuori di detto territorio, e

c) siano utilizzati esclusivamente dalla persona che si reca in questo territorio o sotto la sua direzione. La condizione di cui alla lettera c) non è tuttavia applicabile al materiale cinematografico importato per la realizzazione di film, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio dello stato membro dimportazione.

In caso di realizzazione di programmi radiotelevisivi comuni i materiali professionali possono formare oggetto di un contratto di locazione o di un contratto analogo con una persona stabilita nel territorio dello stato membro d'importazione.

4. I pezzi di ricambio importati successivamente e destinati alla riparazione del materiale professionale di cui al paragrafo 1 beneficiano della esenzione alle stesse condizioni del materiale stesso.

Capitolo 2

Beni destinati ad essere presentati o utilizzati in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga

Articolo 13

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per:

a) i beni destinati ad essere esposti o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;

b) i beni destinati ad essere utilizzati in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione dei prodotti importati, quali:

- i beni necessari alla dimostrazione di macchine o apparecchi importati esposti;

- il materiale di costruzione e di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona stabilita al di fuori del territorio dello Stato membro di importazione;

- il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento quali le registrazioni sonore, i film e le diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione, destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate esposte;

c) il materiale destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono ed i film a carattere educativo, scientifico o culturale;

d) gli animali vivi destinati ad essere esposti o a partecipare a manifestazioni;

e) i prodotti ottenuti, nel corso di una manifestazione, da merci, macchine, apparecchi o animali importati temporaneamente.

2. Per manifestazioni si intendono:

a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'indstria, dell'agricoltura e dell'artigianato;

b) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalemente a scopo filantropico;

c) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale, turistico, o allo scopo di aiutare la comprensione tra i popoli;

d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali;

e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo;

escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in magazzini o locali commerciali per la vendita delle merci importate.

Capitolo 3

Materiale pedagogico e materiale scientifico

Articolo 14

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per:

a) il materiale pedagogico;

b) i pezzi di ricambio e accessori relativi al materiale di cui sopra;

c) gli utensili spcialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto.

2. Per materiale pedagogico si intende qulsiasi materiale destinato esclusivamente all'insegnamento o alla formazione professionale, e segnatamente i modelli, strumenti, apparecchi, macchine e relativi accessori, quando tale materiale rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3599/82.

3. La concessione del beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che il materiale pedagogico, i pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili:

a) siano importati da enti ed istituti di istruzione o di addestramento professionale pubblici o privati, essenzialmente senza scopo di lucro, riconosciuti dalle autorità competenti ai fini dell'esenzione, e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali enti ed istituti;

b) siano utilizzati a fini non commerciali;

c) siano importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione, e

d) restino, durante il soggiorno nel territorio dello stato membro d'importazione, di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio di detto stato membro.

4. Il periodo durante il quale il materiale pedagogico può beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi. Articolo 15

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per:

a) i materiali scientifici e loro accessori;

b) i pezzi di ricambio relativi ai materiali di cui alla lettera a);

c) gli utensili specialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale scientifico utilizzato nel territorio dello stato membro d'importazione esclusivamente per la ricerca scientifica o l'insegnamento.

2. Per materiale scientifico si intendono gli strumenti, apparecchi, macchine e relativi accessori, utilizzati esclusivamente per la ricera scientifica o l'insegnamento.

3. La concessione del beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione, di cui al paragrafo 1, è subordinata alla condizione che i materiali scientifici, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili:

a) siano importati da enti ed istituti scientifici o di istruzione essenzialmente senza scopo di lucro, riconosciuti dalle autorità competenti ai fini dell'esenzione e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali enti ed istituti;

b) siano utilizzati a fini non commerciali;

c) siano importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione, e

d) restino, durante il soggiorno nel territorio dello stato membro di importazione, di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio di tale stato membro.

4. Il periodo durante il quale i materiali scientifici possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi.

Capitolo 4

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

Articolo 16

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per i materiali medico-chirurgici e di laboratorio destinati agli ospedali ed agli altri centri sanitari, a condizione che tali materiali:

a) siano stati oggetto di una spedizione occasionale ed a titolo di prestito gratuito, e

b) siano destinati a fini diagnostici e terapeutici.

2. Il periodo durante il quale i materiali medico- chirurgici e di laboratorio possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi.

Capitolo 5

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

Articolo 17

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per i materiali destinati ad essere usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi che colpiscono il territorio dello stato membro d'importazione, a condizione che tali materiali:

a) siano importati a titolo di prestito gratuito, e

b) siano destinati ad organismi statali oppure ad organismi riconosciuti dalle autorità competenti.

Capitolo 6

Imballaggi

Articolo 18

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per gli imballaggi.

2. Per imballaggi si intendono:

a) i recipienti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per il rivestimento esterno o interno delle merci;

b) i supporti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per arrotolare, avvolgere o fissare le merci,

ad esclusione dei materiali di imballaggio quali paglia, carta, fibre di vetro, trucioli, importati alla rinfusa.

3. La concessione del beneficio di cui al paragrafo 1 è subordinata allla condizione che si dichiari che gli imballaggi:

a) importati pieni, vengano riesportati vuoti o pieni,

b) importati vuoti, siano riesportati pieni.

4. Gli imballaggi che beneficiano dell'esenzione per ammissione temporanea non possono essere utilizzati, neppure occasionalmente, tra due punti situati all'interno del territorio dello stato membro d'importazione, tranne in vista dell'esportazione di merci al di fuori di detto territorio. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

5. Il periodo durante il quale gli imballaggi possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi se sono importati pieni e a tre mesi se sono importati vuoti. Capitolo 7

Effetti personali dei viaggiatori

Articolo 19

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per gli effetti personali che un viaggiatore trasporta sulla sua persona o nel suo bagaglio personale per la durata del suo soggiorno nel territorio dello stato membro d'importazione.

2. Per effetti personali si intendono i vestiti e altri articoli nuovi o usati destinati all'uso personale del viaggiatore.

Per bagaglio personale si intende quello definito nella direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (1).

Capitolo 8

Campioni commerciali, materiale pubblicita- rio e merci destinate ad essere sottoposte a dimostrazioni

Articolo 20

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per:

a) i campioni rappresentativi di una determinata categoria di beni e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per procurare ordinazioni di merci analoghe;

b) le pellicole che mostrano la natura di prodotti o il funzionamento di materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;

c) il materiale di propaganda turistica che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3599/82;

d) i beni di ogni genere che debbano essere sottoposti a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;

e) i beni di ogni genere che debbano essere impiegati per effettuare prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o dimostrazioni che costituiscono attività lucrative.

Capitolo 9

Materiale destinato al conforto dei marittimi

Articolo 21

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea per esenzione è accordato per il materiale destinato al conforto dei marittimi.

2. S'intende per:

- materiale di conforto: il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo dei marittimi, nella misura in cui tale materiale rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3599/82;

- marittimi: tutte le persone trasportate a bordo di una nave che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare della nave stessa.

3. Il beneficio dell'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordato a condizione che il materiale:

a) sia sbarcato da una nave per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio per un periodo di tempo non superiore alla durata dello scalo nel porto,

b) sia importato per essere temporaneamente utilizzato in centri culturali o sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Per centri culturali o sociali s'intendono: i luoghi di ritrovo, club e locali di ricreazione per marittimi, gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, ed i luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i maritttimi.

Capitolo 10

Beni utilizzati dall'amministrazione pubblica nelle zone di frontiera

Articolo 22

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per i materiali vari utilizzati, sotto la sorveglianza e la responsabilità di una amministrazione pubblica, per la construzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera.

Capitolo 11

Animali

Articolo 23

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per:

a) gli animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati, per essere addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari;

b) gli animali vivi di ogni specie importati per transumanza o pascolo;

c) gli animali da tiro o i materiali appartenenti a persone stabilite al di fuori, ma in prossimità, del territorio della Comunità, a condizione che siano importati da tali persone per la messa a frutto di beni immobili situati in detto territorio, compresa l'esecuzione di lavori agricoli, di scarico o di trasporto di legname.

Capitolo 12

Pellicole, nastri magnetici ed altri supporti di suono

Articolo 24

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per:

a) i film cinematografici, impressionati e sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima dello loro utilizzazione commerciale;

b) le pellicole, nastri magnetici e fili magnetizzati destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

c) i supprti d'informazione, di suoni e di informatica, comprese le schede perforate, registrati, messi gratuitamente a disposizione di persone stabilite o no nel territorio dello stato membro d'importazione.

Capitolo 13

Beni utilizzati per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione

Articolo 25

Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per i beni seguenti:

a) stampi, matrici, clichés, disegni, progetti ed altri oggetti simili, destinati a persone stabilite nel territorio dello stato membro d'importazione, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata all'esterno del territorio della Comunità;

b) strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti simili destinati a persone stabilite nel territorio dello stato membro d'importazione per essere utilizzati in un processo di lavorazione, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata all'esterno del territorio della Comunità;

c) utensili e strumenti speciali messi gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio dello stato membro d'importazione e destinati ad essere usati per la fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità, a condizione che restino di proprietà del destinatario di dette merci.

Capitolo 14

Mezzi di produzione sostitutivi

Articolo 26

1. Il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisioriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere immessi in consumo o dei mezzi di produzione la cui rimessa in fuzione avvenga a seguito di riparazione.

2. Il periodo durante il quale tali mezzi di produzione sostitutivi possono beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione è limitato a sei mesi.

Capitolo 15

Altri casi in cui può essere accordato il beneficio del regime di ammissione temporanea

Articolo 27

Le autorità competenti dello stato membro di importazione accordano il beneficio del regime di ammissione temporanea in esenzione allorché ritengono che si tratti di un caso particolare senza incidenza sul piano economico.

Articolo 28

Gli stati membri possono accordare il beneficio del regime di ammissione temporenea ai beni importati temporaneamente a scopi non commerciali e a titolo occasionale per una durata limitata, di sei mesi al massimo, allorché l'importatore non ha diritto alla deduzione totale o al rimbroso dell'IVA altrimenti dovuta per i beni importati.

TITOLO IV

BENI IMPORTATI PER EVENTUALE VENDITA

Articolo 29

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), il beneficio dell'ammissione temporanea in esenzione è accordato per:

a) i beni d'occasione importati per essere venduti all'asta;

b) i beni importati nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti;

c) gli articoli di pelletteria confezionata, pietre preziose, tappeti ed articoli di gioielleria, inviati per esame, a condizione che le loro caratteristiche particolari impediscano che siano importate come campioni;

d) le opere d'arte e gli altri beni destinati alla decorazione senza essere generalmente destinati ad uso commerciale, importati per essere esposti per l'eventuale vendita. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera d), sono previsti i beni seguenti:

- dipinti, disegni e pastelli, incluse le copie, eseguiti interamente a mano, esclusi gli oggetti manufatti decorati a mano e i disegni industriali (voce 99.01 della tariffa doganale comune);

- litografie, stampe, ed incisioni, firmate e numerate dall'artista, ottenute da pietre litografiche, lastre o altre superfici intagliate, eseguite interamente a mano (voce 99.02 della tariffa doganale comune);

- sculture e statue orginali, escluse le riproduzioni in serie e gli oggetti d'artigianato di natura commerciale (voce 99.03 della tariffa doganale comune);

- arazzi (voce 58.03 della tariffa dognale comune) e tappeti murali (sottovoce ex 62.02 B IV della tariffa doganale comune), eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne venga presentato più di un esemplare;

- ceramiche e mosaici su legno, originali.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica ai beni importati sia da altri stati membri sia da paesi terzi.

4. Il periodo durante il quale i beni di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione è limitato a sei mesi nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e a quattro settimane nei casi di cui alla lettera c).

5. Il prezzo pagato dal primo acquirente di beni nella stato membro di importazione deve essere considerato come la base imponibile se i beni non beneficiano più dell'ammissione in esenzione all'importazione temporanea.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Si considera come facente riferimento alla presente direttiva qualsiasi riferimento in altre disposizioni comunitarie all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 31

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1986 e ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia

- la Repubblica federale di Germania è autorizzata a differire l'applicazione dell'articolo 7 fino al 1o gennaio 1987;

- la Repubblica ellenica è autorizzata a differire l'applicazione dell'articolo 9 fino al 1o gennaio 1989.

2. Le autorizzazioni accordate in virtù delle disposizioni nazionali prima che gli Stati membri abbiano messo in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva sono revocate non oltre due anni dopo l'entrata in vigore di tali misure se esse non possono essere mantenute ai sensi della presente direttiva.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. C 244 del 13. 9. 1984, pag. 4, e

GU n. C 68 del 15. 2. 1985, pag. 6.

(2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 111.

(3) GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 8.

(4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 376 del 21. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.