Rettifica alla direttiva 85/348/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU n. L 183 del 16.7.1985)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/1986 pag. 0019 - 0019
RETTIFICA A: 85/348/CEE: Direttiva del Consiglio dell'8 luglio 1985 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori Rettifica alla direttiva 85/348/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 183 del 16 luglio 1985) A pagina 25, articolo 1, punto 2), prima colonna della tabella, il testo della lettera b) deve essere sostituito come segue: « b) Alcol e bevande alcoliche: - bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcol etilico non denaturato di 80 % vol e più oppure bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi e - vini tranquilli » A pagina 26, articolo 1, punto 6), nuovo articolo 7 quater, paragrafo 1, lettera b), il testo della prima colonna deve essere sostituito come segue: « Sigarette o tabacco da fumo le cui particelle abbiano una larghezza inferiore a 1,5 mm (taglio fino) Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol ».