31985L0320

Direttiva 85/320/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0036 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0197
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0169


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1985

che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana

(85/320/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 64/432/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE (5), stabilisce le condizioni sanitarie cui devono soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che, vista l'evoluzione della peste suina classica in alcune parti del territorio della Comunità, è opportuno rendere più rigorose le misure relative agli scambi e precisare quali condizioni debbano sussistere perché lo statuto delle regioni ufficialmente indenni da peste suina venga modificato, in caso di manifestazione della malattia;

considerando che la peste suina africana, pur manifestandosi solo eccezionalmente in alcune parti del territorio della Comunità, costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri; che è pertanto necessario disporre che negli scambi intracomunitari di suini vivi vengano applicate misure di protezione contro tale malattia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii), il periodo: « una zona di protezione del raggio di 2 km viene creata attorno all'azienda durante un periodo di 15 giorni » è sostituito da: « una zona di protezione del raggio di 3 km viene creata attorno all'azienda per un periodo di 30 giorni, ove si tratti di peste suina, o di 2 km per un periodo di 15 giorni ove si tratti delle altre malattie »;

2) all'articolo 4 ter, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

« c) da una parte di territorio costituita da una o più regioni contigue, riconosciuta ufficialmente indenne da peste suina, per gli scambi intracomunitari, dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione entro un termine di tre mesi dopo essere stato interpellato.

Fatto salvo l'eventuale ricorso all'articolo 9, al primo insorgere di un caso di peste suina tale qualifica è sospesa dallo Stato membro interessato, che ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato pone termine a tale sospensione 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia nel caso in cui non sia stata praticata alcuna vaccinazione, oppure 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia e l'eliminazione dei suini vaccinati qualora la vaccinazione sia stata praticata. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri che la sospensione è terminata. Quando intercorrono due mesi dalla data di conferma ufficiale del primo focolaio a quella di constatazione dell'ultimo focolaio della malattia, lo Stato membro è tenuto ad informarne immediatamente la Commissione. In questo caso il ritiro della qualifica può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 13.

In caso di ritiro, la suddetta qualifica può essere nuovamente accordata, secondo la stessa procedura, alla parte di territorio in questione soltanto dopo un periodo di almeno:

- tre mesi dall'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora non sia stata praticata alcuna vaccinazione,

- sei mesi dall'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia e dalla soppressione dei suini vaccinati, qualora sia stata praticata una vaccinazione »;

3) all'articolo 4 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Il presente articolo è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

La Commissione presenta al Consiglio, per il 1o luglio 1987 al più tardi, una relazione sull'evoluzione della situazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi, accompagnata da proposte appropriate per la peste suina.

Il Consiglio delibera su tali proposte entro e non oltre il 31 dicembre 1987 »;

4) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, se la malattia in questione è la peste suina africana, si applica l'articolo 9 bis »;

5) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 9 bis

1. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di 12 mesi la presenza di peste suina africana non effettua spedizioni di suini vivi verso il territorio degli altri Stati membri.

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 12, che il primo comma non si applichi ad una o più parti del territorio dello Stato membro interessato. Tale deroga non esclude il ricorso all'articolo 9, in caso di ricomparsa di uno o più casi di peste suina africana nella o nelle parti di territorio di cui sopra.

2. Qualora la peste suina africana si manifesti nel territorio di uno Stato membro in cui la presenza della malattia non sia stata riscontrata da almeno 12 mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 13, che il paragrafo 1 si applichi unicamente alla parte di territorio interessata. In attesa di tale decisione, e fatto salvo l'articolo 9, lo Stato membro interessato provvede a vietare immediatamente la spedizione verso gli altri Stati membri di suini vivi provenienti dalla parte di territorio in cui l'epizoozia è stata constatata. Nella determinazione di questa parte di territorio si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 2.

L'insorgere di uno o più casi di peste suina africana in una parte del territorio di uno Stato membro che non sia geograficamente collegata alla parte principale del territorio di questo Stato membro, lascia impregiudicato il ricorso al primo comma.

Le condizioni per l'applicazione del primo comma si considerano ulteriormente soddisfatte qualora siano soddisfatte le circostanze seguenti:

i) il focolaio o i focolai constatati al momento in cui si è manifestata la peste suina africana di cui al primo comma sia stato o siano stati eliminati entro i termini più brevi;

ii) il nuovo focolaio, oggetto di una nuova domanda di decisione prevista al primo comma, non sia connesso epidemiologicamente al focolaio o ai focolai di cui alla lettera i).

3. La soppressione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13 »;

6) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 9 ter

1. Nel determinare le parti di territorio ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

- dei metodi di controllo e di eliminazione della peste suina africana,

- dell'assenza della malattia per almeno 12 mesi, riscontrata con tutti i mezzi di individuazione, tra cui i controlli sierologici, - della superficie delle parti di territorio interessate e dei relativi limiti amministrativi e geografici,

- delle misure di protezione messe in atto per impedire che il patrimonio suinicolo venga contaminato o ricontaminato,

- delle misure di controllo dei movimenti dei suini.

2. Nel determinare le parti di territorio ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, si tiene conto, in particolare:

- dei metodi di lotta adottati contro la malattia, in particolare dei metodi di eliminazione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione,

- della superficie delle parti di territorio interessata e dei relativi limiti amministrativi e geografici,

- dell'incidenza della malattia e della sua tendenza alla propagazione,

- delle misure prese per evitare qualsiasi rischio di propagazione,

- delle misure prese per controllare e limitare i movimenti dei suini nella parte di territorio considerata e fuori di essa. ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1986.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. DEGAN

(1) GU n. C 272 del 12. 10. 1984, pag. 6.

(2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 127.

(3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 4.

(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(5) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 30.