31985L0173

Direttiva 85/173/CEE del Consiglio del 28 febbraio 1985 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 06/03/1985 pag. 0023 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0246
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0246
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0114


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1985

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(85/173/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio, con la direttiva 77/93/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE (4), ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

considerando che non è stato possibile prendere, nel corso del periodo transitorio fissato per la Repubblica ellenica, tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva; che occorre quindi fissare una data più opportuna per la scadenza di detto periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 20, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 77/93/CEE, la data del 1o gennaio 1983 è sostituita da quella del 1o marzo 1985.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore con effetto al 1o gennaio 1983 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

(1) GU n. C 186 del 13. 7. 1984, pag. 11.

(2) GU n. C 300 del 12. 11. pag. 52.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(4) GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.