31985L0146

Direttiva 85/146/CEE della Commissione del 31 gennaio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure lineari materializzate

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 23/02/1985 pag. 0029 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0152
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0198


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1985

che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate

(85/146/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/575/CEE (2), in particolare l'articolo 17,

considerando che per tener conto del progresso tecnico in materia è necessario modificare la direttiva 73/362/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 78/629/CEE (4);

considerando che la direttiva quadro 71/316/CEE è stata adeguata al progresso tecnico realizzato nella fabbricazione degli strumenti di misura e che, di conseguenza, consente controlli statistici per la verifica prima CEE conformemente alle modalità previste dalle direttive particolari; che pertanto è stato necessario apportare alcuni complementi all'allegato della direttiva particolare 73/362/CEE al fine di precisare le modalità di tali controlli;

considerando che a motivo di tali complementi è opportuno specificare meglio le condizioni per la concessione dell'approvazione CEE di modello e della verifica prima CEE relative alle misure lineari materializzate;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 73/362/CEE:

1. I punti 2.1, 7, 7.1, 7.4 e 8 sono modificati conformemente ai punti corrispondenti dell'allegato della presente direttiva.

2. Sono aggiunti i punti 10, 11 e 12 che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 43.

(3) GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 56.

(4) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 8.

ALLEGATO

2.1. Nell'impiego normale a temperature che si scostano di ±8 °C dalla temperatura di riferimento, le variazioni di lunghezza non superino gli errori massimi tollerati;

7. Errori massimi tollerati

Le misure lineari definite nella presente direttiva sono ripartite, a seconda del loro grado di precisione, in tre classi designate con i simboli I, II e III.

7.1. L'errore massimo tollerato in più o in meno

a) sulla lunghezza nominale e

b) su ogni altra distanza compresa tra due riferimenti qualsiasi non consecutivi

è espresso in millimetri in funzione della lunghezza considerata mediante la formula a + bL, in cui:

- L è il valore della lunghezza considerata, arrotondato al numero intero di metri per eccesso,

- a e b sono coefficienti fissati per ogni classe di precisione nella tabella seguente:

1.2.3 // // // // Classe di precisione // a // b // // // // I // 0,1 // 0,1 // II // 0,3 // 0,2 // III // 0,6 // 0,4 // // //

7.4. L'errore massimo tollerato in servizio è pari al doppio dell'errore massimo tollerato in verifica prima CEE.

8. Marchi di verifica prima CEE

8.1. Sulla parte iniziale della misura o su un dispositivo complementare inamovibile deve essere previsto lo spazio per l'apposizione dei marchi di verifica prima CEE.

8.2. Detti marchi devono essere apposti conformemente alle prescrizioni del punto 3.1 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, modificata da ultimo dalla direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1983.

8.3. Tuttavia, in deroga a questo punto 3.1, il marchio di verifica prima può essere costituito da un esagono che contiene all'interno la lettera minuscola « e ». In tale caso la lettera « e » contiene, nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la verifica prima CEE e, nella metà inferiore, il millesimo dell'anno di verifica. Un esempio di tale marchio figura al punto 12.

8.4. La scelta tra i due tipi di marchio è lasciata al servizio competente, incaricato della verifica prima CEE.

10. Approvazione CEE del modello e verifica prima CEE

L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE delle misure lineari materializzate sono eseguite secondo la procedura della direttiva 71/316/CEE.

10.1. Esame per l'approvazione CEE del modello

Oltre allo studio dei documenti, l'esame comporta un controllo della conformità del modello presentato con le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 (ad eccezione del punto 6.4), 7, 8 e 9.

10.2. Controlli in sede di verifica prima CEE

10.2.1. I controlli in sede di verifica prima CEE sono eseguiti sia su tutte le misure lineari presentate, sia su lotti di tali misure conformemente al punto 11.

10.2.2. I controlli in sede di verifica prima CEE consistono in un esame a vista della conformità della misura lineare con il modello approvato, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai punti 3.6, 4.1, 4.3. 10.2.3. Si deve inoltre verificare che la misura lineare rispetti gli errori massimi tollerati sulla lunghezza nominale, tenendo conto, all'occorrenza, del punto 9.5.

10.2.4. In cinque punti diversi distribuiti a caso sulla misura lineare si controlla inoltre:

- la distanza compresa tra due riferimenti non consecutivi,

- la lunghezza di una divisione,

- la differenza tra le lunghezze di due divisioni consecutive,

al fine di verificarne la conformità con i punti 7.1 b), 7.2.1 e 7.2.2, tenendo conto, all'occorrenza dei punti 7.3 e 9.3.

Se i risultati dell'esame lo giustificano, il servizio competente può ridurre o aumentare il numero dei controlli.

10.2.5. La serie dei suddetti controlli è eseguita nelle condizioni di riferimento di cui al punto 7.5.

11. Controllo statistico applicato in sede di verifica CEE

Nel caso di misure lineari fabbricate in serie e quando il responsabile della loro presentazione alla verifica prima CEE dichiari che sono state controllate in modo valido, i lotti così presentati sono sottoposti, a sua richiesta, ad un controllo statistico per attributi nelle condizioni specificate in seguito.

11.1. Definizioni

11.1.1. Lotto

I lotti sono costituiti da misure lineari che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono di uno stesso modello,

- appartengono ad una stessa classe di precisione,

- sono fabbricate con uno stesso procedimento.

La numerosità del lotto è il numero di misure lineari contenute nel lotto. Per i lotti sottoposti alla verifica CEE la numerosità è limitata ad un massimo di 10 000 unità.

11.1.2. Campione

Un campione è costituito da misure lineari prelevate a caso in un lotto. Il numero di misure lineari per campione è detto numerosità del campione.

11.1.3. Controllo statistico per attributi

Il controllo statistico per attributi è un controllo nel quale le misure lineari componenti il campione sono classificate come difettose o non difettose conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.

11.1.4. Livello di qualità tollerato (LQ 5)

Il livello di qualità tollerato è il livello di qualità del lotto presentato che in un piano di campionamento corrisponde ad una probabilità di accettazione del 5 %.

11.1.5. Livello di qualità normale (SQL)

Il livello di qualità normale è il livello di qualità del lotto presentato che in un piano di campionamento corrisponde ad una probabilità di accettazione del 95 %.

11.1.6. Criterio di accettazione

In un controllo statistico per attributi, il criterio di accettazione è il valore massimo del numero di misure difettose riscontrate nel campione controllato che comporta l'accettazione del lotto.

11.1.7. Criterio di rifiuto

In un controllo statistico per attributi, il criterio di rifiuto è il valore minimo del numero di misure difettose riscontrate nel campione controllato che comporta il rifiuto del lotto.

11.1.8. Piano di campionamento semplice

Il numero di misure controllate deve essere pari alla numerosità del campione data dal piano. Se il numero di misure difettose riscontrate nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto deve essere accettato. Se il numero di misure difettose è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto deve essere rifiutato. 11.1.9. Piano di campionamento doppio

Il numero di unità controllate deve essere pari alla numerosità del primo campione data dal piano. Se il numero di misure difettose riscontrate nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto deve essere accettato. Se il numero di misure difettose riscontrate in questo primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto deve essere rifiutato. Se il numero di misure difettose riscontrate in questo primo campione è compreso tra il primo criterio d'accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione avente la stessa numerosità data dal piano. I numeri di misure difettose riscontrate nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati. Se il totale di misure difettose è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto deve essere accettato. Se il totale di misure difettose è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto deve essere rifiutato.

11.2. Procedure di controllo

A scelta del servizio competente deve essere utilizzato uno dei due seguenti metodi di controllo.

Il primo, detto metodo « A », prevede schemi di presentazione unica, mentre il secondo metodo, detto in seguito metodo « B », prevede uno schema di presentazioni multiple.

Il controllo applicato è un controllo per conteggio del numero di misure difettose nel campione prelevato.

11.2.1. Se è stato scelto il metodo « A », per decidere l'accettazione o il rifituto del lotto presentato il servizio competente applica un piano di campionamento caratterizzato da:

- un livello di qualità normale (SQL) compreso tra 0,40 % e 0,90 %,

- un livello di qualità tollerato (LQ5) compreso tra 4,0 % e 6,5 %.

I piani di campionamento che seguono sono riportati a titolo di esempio.

Piani di campionamento semplici:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // Numerosità del compione // Criterio di accettazione // Criterio di rifiuto // LQ5 // SQL // // // // // // // a // 80 // 1 // 2 // 5,8 // 0,44 // // // // // // // b // 125 // 2 // 3 // 5,0 // 0,65 // // // // // //

Piani di campionamento doppi:

1,2.3,4.5,6.7.8 // // // // // // // Campione // Criteri // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // Numerosità // Numerosità totale // di accettazione // di rifiuto // LQ5 // SQL // // // // // // // // // a // 1o campione // 50 // 50 // 0 // 2 // 5,8 // 0,44 // // 2o campione // 50 // 100 // 1 // 2 // // // // // // // // // // // b // 1o campione // 80 // 80 // 0 // 3 // 5,0 // 0,65 // // 2o campione // 80 // 160 // 3 // 4 // // // // // // // // // //

Se un lotto è stato rifiutato, il servizio competente ne deve eseguire il controllo al 100 % oppure prende i provvedimenti necessari per impedire che il lotto rifiutato sia messo in commercio allo stato in cui si trova.

11.2.2. Qualora si ricorra al metodo B, per decidere l'accettazione o il rifiuto del lotto presentato il servizio competente applica i piani di campionamento conformemente alla tabella seguente. Piani di campionamento:

1.2.3.4 // // // // // Ordine di presentazione // Numerosità // Criterio di accettazione // Criterio di rifiuto // // // // // 1 // 70 // 0 // 1 // 2 // 85 // 0 // 1 // 3 // 105 // 0 // 1 // 4 // 120 // 0 // 1 // // // //

Dopo accettazione di un lotto, il lotto presentato successivamente deve essere controllato iniziando dalla presentazione di 1o ordine.

Dopo il rifiuto di un lotto, il servizio competente prende i provvedimenti necessari per impedire che il lotto rifiutato sia messo in commercio allo stato in cui si trova ed il responsabile della presentazione delle misure alla verifica prima CEE può sottoporre lo stesso lotto oppure presentare un altro lotto. Quest'ultimo lotto viene in tal caso sottoposto ad un controllo dell'ordine di presentazione immediatamente superiore. Tuttavia, se dopo un controllo dell'ordine di presentazione 4, il lotto non è accettato, il servizio competente deve eseguire un controllo al 100 % di tale lotto.

11.3 Conseguenze dei rifiuti frequenti dei lotti

Nel caso in cui si constatino frequenti rifiuti di lotti, il servizio competente può sospendere il controllo statistico. Se, dopo aver avvertito il beneficiario dell'approvazione CEE di modello, il livello di qualità non presenta alcun miglioramento, si può avviare la procedura di revoca dell'approvazione CEE di modello, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 7 della direttiva 71/316/CEE.

12. Esempio di marchio di verifica prima CEE di cui al punto 8.3.