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RACCOMANDAZIONE NO 2575/85/CECA DELLA COMMISSIONE, DEL 12 SETTEMBRE 1985, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA COMUNITARIA SULLE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI SIDERURGICI ORIGINARI DEL BRASILE E CONTEMPLATI DAL TRATTATO CECA, E RECANTE MODIFICA DELLA RACCOMANDAZIONE NO 41/85/CECA

Gazzetta ufficiale n. L 246 del 13/09/1985 pag. 0015 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 22 pag. 0154
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 22 pag. 0154


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RACCOMANDAZIONE N. 2575/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1985

relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici originari del Brasile e contemplati dal trattato CECA, e recante modifica della racommandazione n. 41/85/CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che, con la raccomandazione n. 41/85 CECA della Commissione (1), le importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dei paesi terzi ad eccezione della Spagna, sone state sottoposte a sorveglianza comunitaria;

considerando tuttavia che, per le importazioni di prodotti siderurgici diversi originari del Brasile, è necessario modificare l'elenco dei prodotti soggetti a sorveglianza e subordinare per alcuni di essi il rilascio di un documento di importazione alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità brasiliane; che è pertanto opportuno instaurare detto regime speciale di sorveglianza per le importazioni originarie del Brasile diverse dalle ghise e modificare quindi la raccomandazione n. 41/85/CECA;

considerando che la raccomandazione n. 41/85 CECA non è piu applicabile in Brasile,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici previsti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari del Brasile, ed elencati negli allegati I, II e III sono subordinate al rilascio di un documento d'importazione.

2. Sino a prova contraria fornita dall'importatore, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati di prima scelta.

3. Il documento d'importazione è rilasciato o vistato dagli stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa debitamente compilata e corredata di due copie del contratto (o dei contratti) d'acquisto che l'hanno motivata e della conferma (o delle conferme) dell'ordinazione da parte del venditore. Se l'autorità che rilascia i documenti d'importazione lo richiede, deve essere presentato anche l'originale di tali atti. Ove si dichiari che il prodotto è di seconda scelta o declassato, nel documento d'importazione devono essere indicate le caratteristiche precise che possono giustificare la categoria del prodotto.

4. Per i prodotti di cui all'allegato I, il rilascio del documento d'importazione è subordinato alla presentazione della licenza d'esportazione rilasciato dalle autorità brasiliane. Le precisazioni apportate sulla domanda d'importazione devono corrispondere a quelle che figurano sul certificato d'esportazione per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto e la sua destinazione. Per paese di destinazione s'intende il paese in cui il prodotto verrà immesso in libera pratica oppure sarà oggetto del regime doganale di perfezionamento attivo.

5. Il periodo di validità del documento d'importazione è fissato a due mesi, fatta salva un'eventuale modifica del regime d'importazione in vigore.

6. I documenti d'importazione completamente utilizzati saranno rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I documenti non utilizzati o utilizzati soltanto in parte dopo due mesi dal rilascio saranno rispediti all'ufficio competente, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati:

a) il paese d'origine e quello di provenienza;

b) la designazione della merce, con la relativa sottovoce della tariffa doganale comune e il numero del codice Nimexe;

c) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

d) la quantità dei prodotti, in tonnellate, ripartita per lotto;

e) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex del venditore;

f) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'importatore;

g) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale quando sia noto;

h) la data e la località (ufficio doganale) previste per l'importazione;

i) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato;

j) la data del contratto d'acquisto dei prodotti e il numero del contratto, o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura;

k) l'eventuale destinazione dei prodotti all'esecuzione di un contratto di lavoro per conto terzi e successiva riesportazione, previo perfezionamento attivo, in un paese terzo (da precisare).

2. Per i prodotti di cui agli allegati I e II l'importatore deve fornire le seguenti informazioni supplementari:

A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta del Brasile (importazione diretta):

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

b) il prezzo franco consegna per tonnellata, indicando i dazi doganali, il costo del trasporto, tutti gli extra, tutte le riduzioni e tutti gli elementi presi in considerazione per calcolare il prezzo franco consegna;

c) l'indicazione:

i) del listino del produttore comunitario scelto per calcolare il prezzo franco consegna precisando la data di detto listino,

ii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento, completa di tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, precisando la data di detta offerta,

iii) o, se del caso, gli altri prezzi (da giustificare);

d) la data di emissione della polizza di carico marittima, se disponibile.

B. Per i prodotti originari del Brasile ma provenienti da qualsiasi altro paese terzo (importazioni indirette):

a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti cui si applicano i prezzi di base in vigore;

b) il prezzo cif frontiera comunitaria, per tonnellata, espresso nella valuta del contratto e comprendente i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico.

3. L'importatore dichiara che, per l'operazione commerciale, né lui stesso, né l'acquirente beneficiano di alcuna riduzione, sconto o altra forma di rimborso non previsti dal contratto relativo a detta operazione e che non ne beneficeranno nemmeno in futuro.

4. L'importatore deve attestare che la domanda presentata per il rilascio del documento d'importazione è esatta.

5. L'importatore deve precisare se la sua domanda riguarda una fornitura per la quale ha già presentato una precedente domanda per il rilascio del documento d'importazione.

Articolo 3

1. Non appena le autorità competenti l'abbiano accertata, gli stati membri comunicano alla Commissione la differenza:

- fra il prezzo risultante dalle disposizioni in materia di prezzi applicabili al Brasile calcolato franco consegna, alla data prevista per l'importazione, ed

- il prezzo praticato, calcolato in base al listino del produttore comunitario scelto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, punto A, lettera c), o altrimenti giustificato.

Essi trasmettono tutti i documenti necessari, cioè le copie delle domande di documenti d'importazione o dei contratti d'acquisto e delle conferme di ordinazione da parte del venditore, ogniqualvolta la differenza di prezzo constatata è rilevante oppure quando riguarda un'ingente quantità di merce.

2. Per i prodotti originari del Brasile ma provenienti da un altro paese terzo, e non appena le competenti autorità l'abbiano accertata, gli stati membri comunicano alla Commissione la differenza, espressa in ECU:

- fra il prezzo base, più se del caso l'extra, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ed

- il prezzo cif frontiera comunitaria, compresi i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico.

3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese, la quantità e gli importi (calcolati sulla base del prezzo cif) per i quali sono stati rilasciati i documenti d'importazione nel mese precedente.

4. Le comunicazioni degli stati membri devono contenere:

a) la ripartizione per prodotto, secondo le sottovoci della tariffa doganale comune e i numeri del codice Nimexe con indicazione separata delle quantità relative ai prodotti di seconda scelta o declassati; b) la ripartizione per paese d'origine;

c) l'indicazione distinta, all'interno del totale per singolo prodotto, delle quantità che non sono state importate direttamente dal Brasile precisando il paese di provenienza;

d) l'indicazione, per singolo prodotto, delle quantità riesportate nei paesi terzi dopo perfezionamento attivo.

5. Gli stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese, le quantità e gli importi (calcolati sulla base del prezzo cif) per i quali i documenti d'importazione sono scaduti nel mese precedente senza che gli importatori li abbiano utilizzati.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione, si considera paese di provenienza l'ultimo paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

Articolo 5

La raccomandazione n. 41/85/CECA è modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, elencati negli allegati III A e III B e originari di paesi terzi diversi da Spagna e Brasile sono subordinate al rilascio di un documento di importazione ».

2) L'articolo 2, paragrafo 2 C, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« C. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da qualsiasi paese terzo tranne quello d'origine (importazione indiretta) e per i prodotti originari di un paese terzo ad eccezione della Spagna e del Brasile, non elencato negli allegati I e II ».

3) L'articolo 3, paragrafo 2 ii) è sostituito dal testo seguente:

« ii) i prodotti originari dei paesi terzi ad eccezione della Spagna e del Brasile e di quelli elencati negli allegati I e II ».

4) L'articolo 3, paragrafo 2 iii) è abolito.

5) La menzione del Brasile è soppressa dalla lista dei paesi terzi figuranti all'allegato II.

Articolo 6

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica fino al 31 dicembre 1985.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 7 del 9. 1. 1985, pag. 5.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti subordinati a sorveglianza dei prezzi e delle quantità, che richiedono un documento di importazione rilasciato su presentazione del certificato brasiliano di esportazione

Codici Nimexe: 73.02-01, 73.02-09, 73.06-10, 73.06-20, 73.06-30, 73.07-12, 73.07-21, 73.07-24, 73.08-01, 73.08-03, 73.08-05, 73.08-07, 73.08-21, 73.08-25, 73.08-29, 73.08-41, 73.08-45, 73.08-49, 73.09-00, 73.10-11, 73.10-12, 73.10-14, 73.10-15, 73.10-17, 73.10-18, 73.10-42, 73.11-11, 73.11-12, 73.11-14, 73.11-16, 73.11-19, 73.11-41, 73.11-50, 73.12-11, 73.12-19, 73.12-21, 73.12-51, 73.12-71, 73.13-11, 73.13-16, 73.13-17, 73.13-19, 73.13-21, 73.13-23, 73.13-26, 73.13-32, 73.13-34, 73.13-36, 73.13-41, 73.13-43, 73.13-45, 73.13-47, 73.13-49, 73.13-50, 73.13-64, 73.13-65, 73.13-67, 73.13-68, 73.13-72, 73.13-74, 73.13-76, 73.13-78, 73.13-79, 73.13-82, 73.13-84, 73.13-86, 73.13-87, 73.13-88, 73.13-89, 73.13-92, 73.61-20, 73.62-10, 73.62-30, 73.63-29, 73.63-72, 73.64-20, 73.64-72, 73.65-21, 73.65-23, 73.65-25, 73.65-53, 73.65-55, 73.65-70, 73.65-81, 73.71-21, 73.71-23, 73.71-24, 73.71-29, 73.71-53, 73.72-11, 73.72-13, 73.72-19, 73.72-33, 73.72-39, 73.73-23, 73.73-25, 73.73-26, 73.73-29, 73.73-33, 73.73-35, 73.73-36, 73.73-39, 73.73-72, 73.74-21, 73.74-23, 73.74-29, 73.74-72, 73.75-11, 73.75-19, 73.75-23, 73.75-33, 73.75-43, 73.75-53, 73.75-54, 73.75-59, 73.75-63, 73.75-73, 73.75-79, 73.75-83, 73.75-84, 73.75-89, 73.16-14, 73.16-16, 73.16-17, 73.16-20, 73.16-40, 73.16-51.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti subordinati a sorveglianza dei prezzi e delle quantità, che richiedono un documento di importazione per il cui rilascio non occorre presentare un certificato di esportazione delle autorità brasiliane

Codici Nimexe: 73.01-10, 73.01-21, 73.01-23, 73.01-25, 73.01-27, 73.01-31, 73.01-35, 73.01-41, 73.01-49, 73.63-21, 73.75-29.

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti subordinati a sorveglianza delle quantità, che richiedono un documento di importazione per il cui rilascio non occorre presentare un certificato di esportazione delle autorità brasiliane

Codici Nimexe: 73.61-50, 73.71-55, 73.71-56, 73.71-59, 73.73-24, 73.73-34, 73.75-39, 73.75-49, 73.75-69.