85/632/CEE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1985 relativa a talune misure di protezione contro l' afta epizootica in Italia
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1985 pag. 0038 - 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0152
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1985 relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (85/632/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE (2), in particolare l'articolo 9, vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE (4), in particolare l'articolo 8, vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/321/CEE (6), in particolare l'articolo 7, considerando che un'epidemia di afta epizootica si è manifestata in Italia; che questa epizoozia può rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni; considerando che, in conseguenza di tale epidemia, la Commissione ha adottato varie decisioni, tra cui la decisione 85/163/CEE, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (7); considerando che la Commissione ha ripetutamente modificato la propria decisione 85/163/CEE, da ultimo con decisione 85/514/CEE (8), onde far coincidare le parti del territorio italiano da sottoporre a restrizioni degli scambi con l'andamento della malattia; considerando che, date le numerose modifiche apportate alla decisione 85/163/CEE, è preferibile emanare una nuova decisione; considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata a talune parti circoscritte del territorio italiano; considerando che oggi il morbo si è tuttavia nuovamente manifestato nella provincia di Modena, dopo un intervallo di nove mesi, a causa probabilmente di un ceppo di virus diverso da quello che aveva provocato l'epidemia iniziale; considerando che appare necessario modificare la portata delle misure restrittive adottate, onde tener conto dell'evoluzione della malattia e dei provvedimenti presi a livello locale dalle autorità italiane; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di animali vivi delle specie bovina e suina in provenienza dalla parte del territorio italiano definita in allegato. 2. Il certificato, previsto dalla direttiva 64/432/CEE, che accompagna gli animali in provenienza dall'Italia dev'essere completato con la seguente dicitura:«Animali conformi alla decisione della Commissione del 18 dicembre 1985». Articolo 2 1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio delle carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla parte del territorio italiano definita in allegato od ottenute da animali provenienti da questa parte di territorio e macellati al di fuori di essa. 2. Tuttavia, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984. 3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), che accompagna le carni fresche spedite dall'Italia, deve essere completato con la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione della Commissione del 18 dicembre 1985». Articolo 3 1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne, diversi da quelli che hanno subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, in provenienza dalla parte del territorio italiano definita in allegato, o preparati con carni ottenute da animali provenienti da questa parte di territorio e macellati al di fuori di essa. 2. Tuttavia, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne preparati con carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984. 3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (2), che accompagna i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, spediti dall'Italia, dev'essere completato con la seguente dicitura: «Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 18 dicembre 1985». Articolo 4 Gli stati membri provvedono a che gli autocarri in provenienza dall'Italia, che hanno trasportato animali vivi, siano sottoposti a disinfezione prima di entrare nel territorio di un altro stato membro, al più tardi al momento della loro entrata. Articolo 5 Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione entro tre giorni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 6 La Commissione segue l'evolversi della situazione; la presente decisione sarà eventualmente modificata alla luce di tale evoluzione. Articolo 7 La decisione 85/163/CEE della Commissione è abrogata il terzo giorno successivo alla notifica della presente decisione. Articolo 8 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36. (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (4) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41. (5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (6) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 39. (7) GU n. L 63 del 2. 2. 1985, pag. 23. (8) GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 52. (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.