85/631/CEE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1985 relativa al rilascio di titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1985 pag. 0037 - 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0151
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1985 relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe (85/631/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla transformazione di prodotti agricoli originari degli stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 22, visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carnie bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i), considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori; considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1985, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti; considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia, impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1985, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:1. Germania 100 t originarie del Botswana 450 t originarie dello Swaziland 600 t originarie dello Zimbabwe2.Regno Unito 1 000 t originarie del Botswana 600 t originarie dello Zimbabwe3.Paesi Bassi 200 t originarie del Botswana Articolo 2 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13. (4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.