85/472/CEE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1985 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 18/10/1985 pag. 0031 - 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0051
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0051
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1985 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti dello Zimbabwe (85/472/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 15, considerando che agli stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di autorizzare, in base a determinate condizioni, le importazioni nel loro territorio di carni fresche provenienti da talune regioni dello Zimbabwe tenendo conto in particolar modo della situazione sanitaria del paese e delle misure adottate dalle autorità del medesimo per combattere l'afta epizootica e per evitare la sua diffusione in altre regioni indenni; considerando che focolai di afta epizootica da virus esotico si sono manifestati sporadicamente in talune regioni meridionali dello Zimbabwe; che, tuttavia, altre regioni del paese sono da anni indenni da questa malattia; considerando che nello Zimbabwe vigono misure rigorose, in special modo il divieto di trasferimento di animali dalle regioni meridionali alla regione del Mashonaland, indenne da questa malattia, fatta eccezione per animali destinati ad essere immediatamente macellati; che le regioni meridionali sono nettamente separate dalla regione indenne dalla malattia; che in tutto il paese vigono misure intese a controllare i movimenti di bestiame e a individuare qualsiasi focolaio della malattia; considerando che le autorità veterinarie centrali dello Zimbabwe hanno confermato che il paese è indenne dall'afta epzootica del settembre 1984 e si sono impegnate ad informare gli stati membri e la Commissione della presenza di nuovi focolai di afta epizootica entro 24 ore, con telex o telegramma, nonché in caso di modifica del loro sistema di vaccinazione; considerando che le competenti autorità dello Zimbabew hanno assicurato che le carni destinate alla Comunità saranno prodotte, manipolate ed immagazzinate separatamente dalle carni che non soddisfano i requisiti contemplati nella presente decisione; considerando che la presente decisione sarà riesaminata per tener conto dell'evoluzione della situazione sanitaria nello Zimbabewe e, in particolare, dell'apparizione di focolai di afta epizootica, della politica seguita in materia di vaccinazioni, della designazione di zone cuscinetto e di regioni dalle quali sono accettati gli animali le cui carni sono destinate ad essere esportate nella Comunità; considerando che finora non sono state fissate a livello comunitario le condizioni di polizia sanitaria degli stati membri, conformemente all'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE concernente le importazioni di carni provenienti dello Zimbabwe; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali disposizioni, gli stati membri possono continuare ad applicare alle importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe le disposizioni nazionali di polizia sanitaria; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE non si applica alla regione veterinaria del Mashonaland nello Zimbabwe per quanto riguarda le carcasse disossate (con esclusione delle frattaglie). Articolo 2 Qualora uno stato membro autorizzi l'importazione nel proprio territorio di carni fresche ottenute esclusivamente da carcasse disossate di animali della specie bovina, provenienti dalla regione di cui all'articolo 1 e macellate nella medesima regione, vanno rispettate le seguenti condizioni: - le carni devono soddisfare i requisiti indicati nel modello di certificato di sanità di cui in allegato; il certificato deve accompagnare le carni durante il trasporto nello stato membro importatore; - le carni non sono ammesse nel territorio dello stato membro importatore per un periodo di almeno 21 giorni a decorrere dalla data di macellazione; - le carni devono derivare da animali della specie bovina provenienti dalla regione di cui all'articolo 1. Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. ALLEGATO CERTIFICATO DI SANITÀ relativo a carni fresche (1) di carcasse disossate (2) di animali della specie bovina provenienti dallo Zimbabwe Numero di riferimento del certificato di sanità: Ministero: Servizio: Riferimento: (facoltativo) I. Identificazione delle carni: Carni (3) di: (specie animale) Natura dei pezzi (4): Natura dell'imballaggio: Numero dei pezzi e degli imballaggi: Peso netto: II. Provenienza delle carni: Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto: Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento ricono- sciuto: III. Destinazione delle carni: Le carni sono spedite da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) col seguente mezzo di trasporto (5): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: 1. Le carni fresche di carcasse disossate sopra indicate: a) derivano: - da animali nati o allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che, nei precedenti 12 mesi o dalla nascita, hanno soggiornato nella regione veterinaria del Mashonaland; - da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza; - da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizotica nei precedenti dodici mesi; - da animali che durante il trasporto verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo non hanno avuto contatti con animali che non rispondono alle condizioni fissate nelle decisioni della Comunità economica europea attualmente vigenti, per quanto concerne le esportazioni di carni verso uno stato membro e, qualora siano stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico; - da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica; - da animali macellati dopo l'entrata in vigore della decisione 85/472/CEE della Commissione (data di macellazione: ..................................); b) provengono da macelli nei quali da perlomeno 3 mesi non si sono manifestati casi di afta epizootica; c) sono state rigorosamente separate dalle carni che non rispondono alle condizioni attualmente vigenti per le esportazioni verso una stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea; d) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili; e) provengono da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore. 2. Durante il periodo intercorso fra l'arrivo del bestiame al macello e il completamento delle operazioni di imballaggio, in scatole o cartoni, delle carni del bestiame destinato all'esportazione in uno stato membro, nel macello o nell'impianto di sezionamento non erano presenti animali o carni non rispondenti alle condizioni fissate nelle decisioni della Comunità economica europea e attualmente vigenti per quanto concerne le esportazioni di carni in uno stato membro. Fatto a , il Sigillo (firma del veterinario ufficiale) (1) Per « carni fresche » si intendono tutte le parti di bovini domestici destinati al consumo umano che non hanno subito trattamenti tali da assicurare la loro conservazione; tuttavia, le carni refrigerate e congelate possono essere considerate carni fresche. (2) Per « carcassa » si intende l'intero corpo dell'animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle ed inoltre, per i bovini, dopo scuoiamento. (3) Sono autorizzate esclusivamente le esportazioni di carni fresche di carcasse disossate di animali della specia bovina dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili. (4) Le importazioni di carni fresche sono autorizzate solo se tutte le ossa sono state asportate. (5) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.