31985D0446

85/446/CEE: Decisione della Commissione del 18 settembre 1985 relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 02/10/1985 pag. 0019 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0175
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0175
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0026


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1985

relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche

(85/446/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/235/CEE (2), in particolare gli articoli 8 e 9,

considerando che la Commissione deve adottare le modalità generali di applicazione che fissano le condizioni nelle quali devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 della direttiva 64/433/CEE;

considerando che per raggiungere tale scopo i controlli di routine devono rientrare nel quadro dei programmi stabiliti dopo aver consultato gli stati membri interessati e aver avuto uno scambio di opinioni in seno al comitato veterinario permanente;

considerando inoltre che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della suddetta direttiva, la Commissione deve, su domanda di uno stato membro, far esaminare da uno o più esperti se, per un macello o un laboratorio di sezionamento ufficialmente riconosciuto da un altro stato membro, le condizioni previste per il riconoscimento siano rispettate; che la perizia si effettua quando lo stato membro che ne fa richiesta ritiene che tali condizioni non sono rispettate dallo stabilimento in parola e quando è evidente che gli stati membri interessati non possono accordarsi sulle modalità per rimediare alla situazione;

considerando che spetta alla Commissione designare gli esperti appartenenti al proprio organico e fra le persone che, per la loro qualificazione, sono proposte dagli stati membri a tal fine;

considerando che la perizia dev'essere effettuata il più rapidamente possibile, vista la particolare importanza che qualsiasi azione che sollevi una contestazione su uno stabilimento assume per gli scambi intracomunitari dal punto di vista sanitario ed economico;

considerando che è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli esperti un documento che li autorizzi a procedere ad una perizia affinché possano giustificare il loro intervento, in particolare nei confronti della direzione dell'impianto oggetto della contestazione;

considerando che la Commissione deve informare lo stato membro competente per il riconoscimento dell'impianto oggetto della controversia; che una perizia avrà luogo in tale stabilimento, in modo che detto stato membro possa prendere ogni utile disposizione e vigilare in particolare perché lo stabilimento e i servizi veterinari ufficiali permettano agli esperti di procedere agli esami che questi ultimi riterrano necessari con tutti i mezzi idonei;

considerando che, poiché gli esperti nazionali svolgono la loro attività su richiesta della Commissione, è opportuno che ottengano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo la tariffa prevista per le persone non appartenenti ai servizi della Commissione convocate per consultazioni;

considerando che è necessario, dopo aver effettuato il controllo, informare rapidamente gli stati membri dei risultati ottenuti;

considerando che si deve prevedere una procedura veloce che permetta, quando è necessario, l'adozione di decisioni comunitarie, in particolare nei casi in cui i controlli abbiano rivelato un serio pericolo per la sanità pubblica o sia stato accertato che le misure riconosciute come indispensabili in seguito ai controlli non siano state effettuate;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva suddetta prevede un riesame delle disposizioni di detto articolo prima del 1o gennaio 1988; che è pertanto necessario limitare a tale data l'applicazione delle disposizioni del capitolo II;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

La presente decisione fissa le modalità generali per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE in appresso denominata « direttiva ».

CAPITOLO II

Controlli di routine sul posto

Articolo 2

1. Esperti veterinari della Commissione effettuano controlli sanitari sul posto per accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva, in modo uniforme.

2. Previa consultazione degli stati membri interessati e scambio di punti di vista in seno al comitato veterinario permanente, la Commissione elabora i programmi dei controlli. Detti controlli sono effettuati in ciascuno degli stati membri che hanno compilato un elenco degli stabilimenti riconosciuti per gli scambi intracomunitari. La Commissione, previa consultazione dello stato membro interessato e previo scambio di punti di vista in seno al comitato veterinario permanente, può tuttavia differire o anticipare determinati controlli ovvero effettuare controlli supplementari qualora lo ritenga necessario per motivi di ordine sanitario.

Gli stabilimenti sottoposti a controllo in caso di controversia, ai sensi del capitolo III, sono esclusi dal programma dei controlli sul posto di routine, dello stesso anno.

CAPITOLO III

Controlli in loco in caso di controversia

Articolo 3

1. Ciascuno stato membro propone alla Commissione almeno due esperti veterinari di provata competenza e ne comunica il nome, la specializzazione, l'indirizzo esatto e il numero telefonico.

2. La Commissione stabilisce una lista di esperti veterinari, diversi da quelli della Commissione, che possono essere incaricati di elaborare pareri previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

3. Ove uno stato membro ritenga che uno degli esperti proposti non debba più essere incluso nella lista di cui al paragrafo 2, ne avverte la Commissione. Se in conseguenza di ciò il numero minimo di esperti previsto al paragrafo 1 non è più raggiunto, lo stato membro propone alla Commissione uno o più sostituti.

Articolo 4

1. Gli stati membri interessati presentano alla Commissione una domanda scritta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, quarto comma. Detti stati membri devono inoltre precisare le ragioni di tale domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie, in modo tale da permettere alla Commissione di constatare che le parti interessate non hanno raggiunto un accordo ai sensi dello stesso articolo 8, paragrafo 3, quarto comma.

2. Ricevuta la domanda conformemente al paragrafo 1, la Commissione

a) incarica senza indugio di elaborare un parere

- su richiesta di uno stato membro in causa o di sua iniziativa, uno o più esperti scelti dalla Commissione fra quelli menzionati all'articolo 4 e che non abbiano la cittadinanza di uno degli stati membri in controversia,

- in ogni caso, uno o più esperti veterinari della Commissione;

b) comunica a ciascun esperto incaricato i motivi che hanno indotto lo stato membro richiedente a rivolgersi alla Commissione;

c) rilascia a ciascun esperto incaricato un documento che l'autorizza ad effettuare tutti gli esami necessari per l'elaborazione del parere richiesto;

d) qualora risulti necessario a suo giudizio e in seguito agli sviluppi della controversia, incarica uno o più esperti, conformemente al paragrafo 2, lettera a), di elaborare un nuovo parere;

e) informa l'autorità centrale competente dello stato membro nel cui territorio è situato lo stabilimento oggetto della contestazione che sarà compiuto un controllo e le comunica il nome e l'indirizzo degli esperti a tal fine designati.

Articolo 5

L'autorità centrale competente dello stato membro nel cui territorio è situato lo stabilimento oggetto della controversia vigila affinché la direzione di tale stabilimento e il servizio veterinario competente:

a) siano informati senza indugio del controllo che verrà effettuato nonché dei nomi e degli indirizzi degli esperti designati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;

b) diano a ciascun esperto, munito del documento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), tutte le possibilità di controllare lo stabilimento allo scopo di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste per il riconoscimento ufficiale della direttiva.

Articolo 6

Gli esperti si recano al più presto nello stabilimento oggetto della contestazione e trasmettono per iscritto alla Commissione il parere richiesto. Articolo 7

1. Gli esperti veterinari degli stati membri, che sono designati dalla Commissione in applicazione della presente decisione, agiscono sotto la direzione della Commissione.

2. Le informazioni raccolte durante i controlli sanitari non possono essere usate a fini personali, né divulgate a persone estranee ai servizi competenti.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti veterinari degli stati membri sono sostenute dalla Commissione, in conformità della regolamentazione vigente in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle persone non appartenenti alla Commissione e da esse invitate in qualità di esperti.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 8

1. Lo stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo conformemente alla presente decisione, assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

2. A missione di controllo avvenuta, la Commissione informa quanto prima lo stato membro interessato dell'esito dei controlli effettuati.

3. La Commissione, quando lo ritiene necessario, deve essere in grado di iniziare la procedura di cui all'articolo 15 della direttiva entro due mesi al massimo dalla fine della missione; questo intervallo di tempo dovrà essere il più breve possibile e non superare quindici giorni qualora il controllo abbia rivelato un serio pericolo per la salute pubblica.

4. La Commissione inizia immediatamente la procedura prevista all'articolo 15 della direttiva ove lo stato membro interessato non provveda ad ovviare alle deficienze riscontrate nell'intervallo di tempo e alle condizioni previste.

Articolo 9

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, la Commissione informa periodicamente gli stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, del corso dei controlli in loco, effettuati negli stati membri conformemente alla presente decisione.

Articolo 10

La direttiva 65/276/CEE e le decisioni 69/100/CEE, 83/638/CEE e 84/350/CEE sono abrogate.

Articolo 11

Le disposizioni relative ai controlli previsti al capitolo II sono applicabili fino al 1o gennaio 1988.

Articolo 12

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(2) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 47.