31985D0418

85/418/CECA: Decisione della Commissione del 24 luglio 1985 che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1984 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 29/08/1985 pag. 0049 - 0050


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1985

che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1984

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(85/418/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

sentito il Consiglio,

I

considerando che, conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione, il governo belga ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che esso intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera nel 1984; che gli aiuti sottoindicati, facenti parte di tali interventi, possono essere autorizzati ai sensi della predetta decisione:

1.2 // // (in milioni di FB) // - aiuti agli investimenti // 592,7 // - assunzione di tecnici specializzati // 15,0 // - aiuti alle scorte // 106,1 // - aiuti destinati alla copertura delle perdite di esercizio // 4 664,9

considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno;

considerando che gli aiuti agli investimenti, che ammontano a 592 700 000 FB, sono destinati unicamente al bacino della Campine, in modo da permettere al bacino stesso di mantenere l'estrazione del carbone da coke, che è importante per l'industria siderurgica belga;

considerando che l'aiuto all'investimento è pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione;

considerando che gli aiuti per l'acquisizione e la formazione di tecnici specializzati per un importo di 15 500 000 FB è risultato necessario affinché l'industria carboniera belga possa disporre di manodopera adeguata, in grado di far funzionare correttamente le macchine e gli impianti tecnicamente più moderni;

l'aiuto corrisponde quindi all'articolo 8 della decisione;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto per la copertura delle spese relative alle scorte di carbone e di coke (106 100 000 FB), si deve tener presente che alla fine del 1984 le scorte complessive presso i produttori superano 0,9 milioni di tonnellate; che, con una produzione mensile di circa 0,5 milioni di tonnellate, le scorte suscettibili di aiuto secondo l'articolo 9, paragrafo 2 della decisione, sono 0,4 milioni di tonnellate; che l'importo dell'aiuto per tonnellata è pertanto di 265 FB; che i costi effettivi di queste scorte (ammortamenti ed interessi compresi) sono nettamente superiori all'importo dell'aiuto;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 9 della decisione;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio (4 664 900 000 FB) sono concessi ai due bacini per ragioni diverse; che per il bacino della Campine si tratta di compensare, con l'importo ricevuto, la differenza tra spese e ricavi, il che è necessario, in quanto il bacino deve provvedere all'approvvigionamento dell'industria siderurgica belga e deve pertanto mantenere il proprio livello di estrazione;

considerando che lo scopo e l'ammontare degli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio per il bacino della Campine sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, della decisione;

considerando che al bacino sud deve essere invece concesso un aiuto destinato alla copertura delle perdite d'esercizio che interessi una parte soltanto della differenza fra i costi e i ricavi. L'obiettivo della misura è di garantire l'esistenza delle imprese soltanto fino alla chiusura delle stesse, senza provocare gravi perturbazioni di carattere economico e sociale. L'ultimo pozzo è stato chiuso il 30 settembre 1984;

considerando che lo scopo e la forma degli aiuti destinati a coprire le perdite d'esercizio per il bacino sud sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, della decisione;

II

considerando che l'esame della compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune richiede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della summenzionata decisione, che vengano prese in considerazione anche tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente nel 1984;

considerando che su questa base di calcolo il totale degli aiuti previsti ammonta a 212 400 000 ECU, cioè a 35,40 ECU/t; si osserva un aumento di quasi il 35 % nel 1984 rispetto al 1983 (26,37 ECU/t);

considerando che, per quando riguarda la compatibilità degli aiuti previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue:

- nel 1984 non si sono verificate difficoltà di approvvigionamento;

- la chiusura dell'ultimo pozzo che al bacino sud ha consentito di razionalizzare l'estrazione e di concentrarla nelle sedi dove la produttività è più elevata;

- i prezzi belgi del carbone-vapore nel 1984 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici;

considerando che è lecito constatare che gli aiuti previsti per il 1984 a favore dell'industria carboniera belga sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che tale constatazione tiene altresì conto degli aiuti accordati alle miniere conformemente alla decisione 73/287/CECA (1);

III

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della predetta decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 7 a 12 della decisione stessa; che essa dev'essere pertanto informata in particolare dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato a concedere all'industria carboniera belga un aiuto per l'anno civile 1984 per un ammontare massimo di 5 379 200 000 FB.

L'importo di 5 379 200 000 FB previsto per l'anno 1984 è destinato ai seguenti aiuti:

1. concessione di un aiuto agli investimenti di 592 700 000 FB;

2. concessione di un aiuto per l'acquisizione e la formazione di tecnici specializzati di 15 500 000 FB;

3. concessione di un aiuto per la copertura delle spese relative alle scorte di carbone e di coke per un importo di 106 100 000 FB;

4. concessione di un aiuto per la copertura delle perdite di esercizi o per un importo massimo di 4 664 900 000 FB, suddiviso fra:

- bacino della Campine per un importo di 4 199 900 000 FB;

- bacino sud per un importo di 465 000 000 FB.

Articolo 2

Il governo belga comunicherà alla Commissione, entro il 30 settembre 1985, i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

(1) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.