85/392/CEE: Decisione della Commissione del 16 luglio 1985 recante settima modifica della decisione 85/163/CEE relativa a talune misure di protezione contro l' afta epizootica in Italia
Gazzetta ufficiale n. L 224 del 22/08/1985 pag. 0042 - 0043
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1985 recante settima modifica della decisione 85/163/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (85/392/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE (2), in particolare l'articolo 9, vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE (4), in particolare l'articolo 8, vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/321/CEE (6), in particolare l'articolo 7, considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni; considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/163/CEE del 6 febbraio 1985, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (7); considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano; considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale; considerando che, per le misure restrittive concernenti le carni, l'Unità sanitaria locale può essere considerata, a titolo sperimentale, come unità territoriale di base; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 85/163/CEE della Commissione è modificata come segue: 1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data del « 28 giugno 1985 » è sostituita dal « 16 luglio 1985 ». 2. Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data del « 28 giugno 198 » è sostituita dal « 16 luglio 1985 ». 3. Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 28 giugno 1985 » è sostituita dal « 16 luglio 1985 ». 4. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari dalla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36. (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (4) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41. (5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (6) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 39. (7) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 23. ALLEGATO 1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi: - province di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, Foggia, Massa Carrara, Napoli, Taranto, Trento e Salerno; - qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1o febbraio 1985. 2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carne: a) provincia di Bari, territorio dell'Unità sanitaria locale n. 18: per le carni ottenute da animali macellati dopo il 3 giugno 1985 e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni; b) provincia di Avellino, territorio delle Unità sanitarie locali n. 1 e n. 2; provincia di Catanzaro, territorio dell'Unità sanitaria locale n. 17: per le carni ottenute da animali macellati dopo il 24 giugno 1985 e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni; c) qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1o giugno 1985.