31985D0381

85/381/CEE: Decisione della Commissione dell' 8 luglio 1985 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli stati terzi

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 14/08/1985 pag. 0025 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 5 pag. 0012
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 5 pag. 0012


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1985

che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli stati terzi

(85/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118,

considerando che la popolazione straniera nella Comunità ed i mutamenti intervenuti nella sua composizione rappresentano problemi di particolare importanza dal punto di vista demografico, in particolare a causa del carattere permanente della sua presenza, del ricongiungimento familiare e del suo alto tasso di natalità;

considerando che l'inserimento professionale, sociale e culturale della popolazione straniera pongono dei problemi, in particolare per quanto concerne l'istruzione, la formazione e l'occupazione della seconda generazione;

considerando che è necessario garantire che le politiche migratorie degli stati membri nei confronti degli stati terzi prendano in considerazione le politiche comuni e le azioni condotte a livello della Comunità, in particolare nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro al fine di non compromettere i risultati; che è pertanto necessario agevolare l'informazione reciproca e gli scambi di opinione in tali settori al fine di adottare posizioni comuni; che è pertanto opportuno organizzare una procedura di concertazione che garantisca la partecipazione di tutti gli stati membri;

considerando che nella risoluzione del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (1) e nella risoluzione del 27 giugno 1980 relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (2), il Consiglio ha ribadito l'importanza di una concertazione adeguata delle politiche migratorie nei confronti degli stati terzi affermando che l'integrazione del mercato del lavoro comunitario deve essere favorita nell'ambito della libera circolazione della manodopera nella Comunità, in particolare mediante una concertazione adeguata di tali politiche, secondo le conclusioni da esso adottate il 22 novembre 1979 a tale proposito; che il Consiglio ha ribadito l'opportunità di tale concertazione nella risoluzione del 27 giugno 1985 sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni (3),

considerando che al punto 10 del comunicato finale della conferenza dei capi di stato e di governo di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974 si auspica la graduale armonizzazione della normativa riguardante gli stranieri; che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha adottato delle conclusioni per quanto concerne la politica sociale;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno 1983 (4), concernente, tra l'altro, l'unione dei passaporti e l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere intracomunitarie, invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare proposte che prevedano tra l'altro l'armonizzione delle politiche dei visti e della normativa riguardante gli stranieri;

considerando che, in virtà delle competenze che le conferisce il trattato, spetta alla Commissione promuovere la collaborazione tra gli stati membri nel settore sociale, in particolare nelle varie materie summenzionate, e organizzare a tal fine le apposite consultazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stati membri informano, in tempo utile e al più tardi al momento in cui i progetti sono resi pubblici, la Commissione e gli altri stati membri in merito a:

- progetti di provvedimenti che essi intendono prendere nei confronti di lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione, ivi compreso l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione illegali, nonché per quanto concerne l'attuazione della parità di trattamento in materia di condizioni di vita e di lavoro, di retribuzioni e di diritti economici, la promozione dell'integrazione professionale, sociale e culturale, nonché il ritorno volontario di tale persone nel paese d'origine;

- progetti di accordi relativi ai settori summenzionati, nonché progetto di accordi di cooperazione che essi intendono negoziare o prorogare con i paesi terzi, quando tali accordi prevedono disposizioni riguardanti i medesimi settori;

- progetti di accordi relativi alle condizioni di soggiorno e di occupazione dei loro cittadini che lavorano nei paesi terzi e dei loro familiari, che essi intendono negoziare o prorogare con tali stati.

2. Nei settori di cui al paragrafo 1, gli stati membri comunicano alla Commissione e agli altri stati membri i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, nonché i testi degli accordi conclusi con i paesi terzi.

Articolo 2

1. Qualora nel termine di due settimane a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 1, uno stato membro ne faccia richiesta o se la Commissione ne prende l'iniziativa, queste informazioni formano oggetto di concertazione tra gli stati membri e la Commissione entro le sei settimane successive al loro ricevimento.

Qualora uno stato membro adduca un motivo d'urgenza, la Commissione procede immediatamente a tale concertazione.

2. Su richiesta di uno stato membro o su iniziativa della Commissione, si può organizzare una concertazione sui progetti, disposizioni e accordi di cui all'articolo 1 in qualsiasi momento, purché non si tratti di questioni su cui vi è già stati la concertazione e per le quali non si è manifestato alcun elemento nuovo.

Articolo 3

La concertazione di cui all'articolo 2 è finalizzata in particolare a:

a) facilitare l'informazione reciproca e l'individuazione dei problemi d'interesse comune e, in funzione di quest'ultimi, agevolare l'adozione di una posizione comune da parte degli stati membri, in particolare per quanto concerne atti internazionali relativi alle migrazioni;

b) garantire che i progetti, gli accordi e i provvedimenti di cui all'articolo 1 siano conformi alle politiche e azioni comunitarie in tali campi, incluse quelle relative all'aiuto allo sviluppo e non ne compromettano i risultati, in particolare per quanto concerne la politica comunitaria del mercato del lavoro;

c) esaminare l'opportunità di misure che potrebbero essere prese o dalla Comunità o dagli stati membri nei settori di cui all'articolo 1, in particolare allo scopo di progredire verso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sugli stranieri, promuovere l'inclusione negli accordi bilaterali del maggior numero di disposizioni comuni e migliorare la protezione dei cittadini degli stati membri che lavorano e risiedono negli stati terzi.

Articolo 4

1. La concertazione è organizzata dalla Commissione. Essa assume la presidenza delle riunioni e assicura i servizi di segreteria.

2. La procedura di concertazione istituita dalla presente decisione non pregiudica le competenze dei comitati già esistenti, in particolare dei comitati consultivo e tecnico, quali sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (1).

3. Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento della procedura di concertazione e in particolare per salvaguardare, se del caso, il carattere segreto delle informazioni che saranno loro fornite in tale occasione.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2.

(2) GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. C 141 del 10. 6. 1985, pag. 462.

(4) GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 112.

(1) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.