31985D0309

85/309/CEE: Decisione della Commissione del 20 giugno 1985 recante misure conservative per quanto concerne gli acquisti all'intervento di cereali in Grecia, in Italia ed in talune regioni della Francia (Il testi in lingua francese, greca e italiana sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 22/06/1985 pag. 0052 - 0053


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

recante misure conservative per quanto concerne gli acquisti all'intervento di cereali in Grecia, in Italia ed in talune regioni della Francia

(I testi in lingua greca, francese ed italiana sono i soli facenti fede)

(85/309/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2);

considerando che il Consiglio non ha finora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1985/1986, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, è obbligata a prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore dei cereali; che tali misure sono prese a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi per la campagna 1985/1986;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2727/75, per non danneggiare i produttori di talune regioni meridionali caratterizzate da raccolti precoci nei confronti dei produttori delle altre regioni della Comunità, i prezzi d'intervento fissati per la nuova campagna di commercializzazione che inizia il 1o agosto si applicano dal 16 maggio in Grecia per quanto concerne l'orzo e dal 1o giugno per gli altri cereali in questo stesso paese, nonché per tutti i cereali in Italia ed in talune regioni amministrative della Francia meridionale;

considerando che il mantenimento, sia pur provvisorio, dei prezzi d'intervento applicati per la campagna 1984/1985 implicherebbe un innegabile rischio di massicci conferimenti all'intervento per cereali del nuovo raccolto nelle summenzionate regioni della Comunità, tenuto conto dell'eventualità di una flessione dei prezzi che saranno adottati per la nuova campagna; che, per limitare perturbazioni dannose per la gestione del settore dei cereali, è opportuno, a titolo di misura conservativa e in via provvisoria, applicare una diminuzione dei prezzi d'acquisto fissati per la campagna 1984/1985;

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede l'obbligo di applicare una diminuzione dei prezzi indicativi e d'intervento quando la produzione effettiva media delle tre campagne di commercializzazione più recenti supera i limiti di garanzia fissati; che una diminuzione automatica dei prezzi secondo quanto prescritto da detto articolo, in funzione del superamento constatato dei suddetti limiti, darbbe luogo ad un ribasso dei prezzi che sarebbe eccessivo come misura conservativa; che, infatti, tenuto conto degli orientamenti manifestatisi nell'ambito del Consiglio ed in considerazione della proposta modificata della Commissione, è opportuno limitare tale diminuzione all'1,8 %; che tale diminuzione lascia la possibilità di un successivo adeguamento qualora i prezzi fossero fissati ad un livello più elevato; che tale diminuzione non deve applicarsi al frumento duro, poiché il limite di garanzia per tale prodotto non è stato superato; che è opportuno mantenere per quest'ultimo prodotto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il regime dei prezzi in vigore durante la campagna 1984/1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per quanto concerne i cereali diversi dal frumento duro, raccolti e presentati all'intervento anteriormente al 1o agosto 1985, in Grecia, in Italia, in Francia, nelle regioni amministrative Aquitania, Midi-Pirenei, Languedoc-Roussillon, Provenza, Alpi, Costa Azzurra e Corsica, gli organismi d'intervento interessati applicano i prezzi d'intervento fissati dal regolamento (CEE) n. 1019/84 del Consiglio (1) per la campagna di commercializzazione 1984/1985, applicabili per il primo mese di tale campagna, diminuiti dell'1,8 %.

2. Per quanto concerne il frumento duro, raccolto e presentato all'intervento nelle regioni di cui al paragrafo 1 anteriormente al 1o luglio 1985, gli organismi d'intervento interessati applicano il prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 1019/84 per la campagna di commercializzazione 1984/1985, applicabile per il primo mese di tale campagna.

3. I prezzi, determinati in conformità dei paragrafi 1 e 2, sono adeguati in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (2).

4. I prezzi d'acquisto, determinati in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, sono applicati fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 4.

(2) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.