85/307/CEE: Decisione della Commissione del 23 maggio 1985 che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0042 - 0050
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1985 che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (85/307/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando che la direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/167/CEE (4), indica le regioni dell'Italia contenute nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE; considerando che il governo italiano ha chiesto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, una modifica dei limiti delle zone svantaggiate di cui all'allegato della direttiva 75/273/CEE; considerando che il governo italiano ha inoltre chiesto le rettifiche degli errori materiali nell'elenco delle zone svantaggiate indicate nell'allegato della direttiva 75/273/CEE e all'allegato della direttiva 84/167/CEE; considerando che le zone svantaggiate, quali risultano dalle modifiche, rispettano gli indici e i valori su cui si basa la direttiva 75/273/CEE; considerando che le rettifiche degli errori materiali non hanno per effetto di aumentare la superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate definite nella direttiva 75/273/CEE e nella direttiva 84/167/CEE; considerando che l'insieme delle modifiche chieste dal governo italiano nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE si risolve in un aumento della superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate non superiore all'1,5 % del totale della superficie agricola utilizzata dell'Italia; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A decorrere dal 1o gennaio 1985 l'elenco delle zone svantaggiate in Italia che figura nell'allegato della direttiva 75/273/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 72. (4) GU n. L 82 del 26. 3. 1984, pag. 1.