31985D0307

85/307/CEE: Decisione della Commissione del 23 maggio 1985 che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0042 - 0050


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1985

che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(85/307/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/167/CEE (4), indica le regioni dell'Italia contenute nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo italiano ha chiesto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, una modifica dei limiti delle zone svantaggiate di cui all'allegato della direttiva 75/273/CEE;

considerando che il governo italiano ha inoltre chiesto le rettifiche degli errori materiali nell'elenco delle zone svantaggiate indicate nell'allegato della direttiva 75/273/CEE e all'allegato della direttiva 84/167/CEE;

considerando che le zone svantaggiate, quali risultano dalle modifiche, rispettano gli indici e i valori su cui si basa la direttiva 75/273/CEE;

considerando che le rettifiche degli errori materiali non hanno per effetto di aumentare la superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate definite nella direttiva 75/273/CEE e nella direttiva 84/167/CEE;

considerando che l'insieme delle modifiche chieste dal governo italiano nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE si risolve in un aumento della superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate non superiore all'1,5 % del totale della superficie agricola utilizzata dell'Italia;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1985 l'elenco delle zone svantaggiate in Italia che figura nell'allegato della direttiva 75/273/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 72.

(4) GU n. L 82 del 26. 3. 1984, pag. 1.